Art. 499 Codice Civile

Procedura di liquidazione dell'eredità - Art. 499

Termine dichiarazioni credito scaduto: erede con notaio liquida beni, forma graduazione, soddisfa creditori per prelazione; legatari subordinati.

Testo ufficiale Art. 499 Codice Civile — Italia

Scaduto il termine entro il quale devono presentarsi le dichiarazioni di credito, l'erede provvede, con l'assistenza del notaio, a liquidare le attività ereditarie facendosi autorizzare alle alienazioni necessarie. Se l'alienazione ha per oggetto beni sottoposti a privilegio o a ipoteca, i privilegi non si estinguono, e le ipoteche non possono essere cancellate sino a che l'acquirente non depositi il prezzo nel modo stabilito dal giudice o non provveda al pagamento dei creditori collocati nello stato di graduazione previsto dal comma seguente. L'erede forma, sempre con l'assistenza del notaio, lo stato di graduazione. I creditori sono collocati secondo i rispettivi diritti di prelazione. Essi sono preferiti ai legatari. Tra i creditori non aventi diritto a prelazione l'attivo ereditario è ripartito in proporzione dei rispettivi crediti. Qualora, per soddisfare i creditori, sia necessario comprendere nella liquidazione anche l'oggetto di un legato di specie, sulla somma che residua dopo il pagamento dei creditori il legatario di specie è preferito agli altri legatari.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Scaduto il termine per le dichiarazioni di credito, l'erede che ha accettato con beneficio d'inventario deve procedere alla liquidazione dell'attivo ereditario con l'assistenza di un notaio. Per vendere beni, l'erede deve ottenere l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria. Se i beni sono gravati da ipoteca o privilegio, il compratore deve depositare il prezzo secondo le modalità stabilite dal giudice, altrimenti l'ipoteca non si cancella.

L'erede, sempre con il notaio, redige lo 'stato di graduazione', cioè l'ordine in cui i creditori vengono pagati. I creditori con diritto di prelazione (privilegio, ipoteca) sono pagati prima dei legatari. I creditori senza prelazione (chirografari) ricevono una parte proporzionale dell'attivo residuo. Se per pagare i creditori è necessario vendere anche un bene oggetto di un legato di specie, il legatario di quel bene ha la precedenza sugli altri legatari nella ripartizione della somma che resta dopo aver soddisfatto tutti i creditori.

Quando si applica

  • Un erede deve vendere un appartamento ipotecato per pagare i creditori; il notaio assiste e il compratore versa il prezzo in deposito giudiziario.
  • Dopo la scadenza del termine, l'erede con il notaio redige l'elenco dei creditori, dando la precedenza a quelli con ipoteca o pegno rispetto ai legatari.
  • Un creditore chirografario riceve solo una percentuale del suo credito perché l'attivo non basta a coprire tutti.
  • Un legatario di un'automobile specifica vede il veicolo incluso nella liquidazione, ma ha diritto a essere soddisfatto prima degli altri legatari sul ricavato residuo.

Cosa questo articolo non dice

  • Non stabilisce il termine per le dichiarazioni di credito (termine fissato dall'autorità giudiziaria o dall'art. 498).
  • Non riguarda la responsabilità personale dell'erede oltre i beni ereditari (disciplinata dall'art. 490 e seguenti).
  • Non fornisce rimedi per contestare lo stato di graduazione (i reclami sono regolati dall'art. 501).

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