Art. 509 Codice Civile

Nomina curatore se l'erede decade - Art. 509

Se l'erede decade dal beneficio d'inventario senza opposizione, i creditori possono chiedere la nomina di un curatore per liquidare i beni ereditari.

Testo ufficiale Art. 509 Codice Civile — Italia

Se, dopo la scadenza del termine stabilito per presentare le dichiarazioni di credito, l'erede incorre nella decadenza dal beneficio d'inventario, ma nessuno dei creditori o legatari la fa valere, il tribunale del luogo dell'aperta successione, su istanza di uno dei creditori o legatari, sentiti l'erede e coloro che hanno presentato le dichiarazioni di credito, può nominare un curatore con l'incarico di provvedere alla liquidazione dell'eredità secondo le norme degli articoli 499 e seguenti. Dopo la nomina del curatore, la decadenza dal beneficio non può più essere fatta valere.(111) 112a Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni, annotato a margine della trascrizione prescritta dal secondo comma dell'art. 484, e trascritto negli uffici dei registri immobiliari dei luoghi dove si trovano gli immobili ereditari e negli uffici dove sono registrati i beni mobili. L'erede perde l'amministrazione dei beni ed è tenuto a consegnarli al curatore. Gli atti di disposizione che l'erede compie dopo trascritto il decreto di nomina del curatore sono senza effetto rispetto ai creditori e ai legatari. -------------- AGGIORNAMENTO (111) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." -------------- AGGIORNAMENTO (112a) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando il termine per presentare le dichiarazioni di credito è scaduto e l'erede compie atti che gli farebbero perdere il beneficio d'inventario, la legge offre una tutela ai creditori e ai legatari. Se nessuno fa valere direttamente la decadenza, qualsiasi creditore o legatario può chiedere al tribunale del luogo dell'aperta successione di nominare un curatore che si occupi della liquidazione dei beni.

Il tribunale decide dopo aver sentito l'erede e i creditori che hanno presentato le loro dichiarazioni. Con la trascrizione del decreto di nomina, l'erede perde la gestione dell'eredità ed è obbligato a consegnare i beni al curatore. Da quel momento la decadenza non può più essere fatta valere e gli atti di disposizione compiuti dall'erede sui beni ereditari non hanno effetto nei confronti dei creditori e dei legatari.

Quando si applica

  • Un erede vende un bene dell'eredità senza autorizzazione dopo la scadenza del termine per dichiarare i crediti e un creditore chiede al tribunale di nominare un curatore.
  • Un legatario chiede la gestione giudiziale del patrimonio ereditario perché l'erede ha violato le regole della liquidazione ma nessun altro creditore ne ha eccepito la decadenza.
  • I creditori del defunto chiedono di bloccare la gestione dell'erede per assicurare una liquidazione concorsuale guidata da un terzo.

Cosa questo articolo non dice

  • La contestazione immediata della decadenza dal beneficio d'inventario prima della scadenza dei termini (disciplinata dall'articolo 505).
  • La nomina di un curatore per l'eredità giacente quando l'erede non ha ancora accettato (disciplinata dall'articolo 508).
  • Il rilascio volontario di tutti i beni ereditari fatto direttamente dall'erede a favore dei creditori (disciplinato dall'articolo 507).

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