Nomina del curatore dopo il rilascio dei beni Art. 508
Dopo la trascrizione del rilascio dei beni ereditari, il tribunale nomina un curatore per la liquidazione. I beni residui spettano all'erede.
Trascritta la dichiarazione di rilascio, il tribunale del luogo dell'aperta successione, su istanza dell'erede o di uno dei creditori o legatari, o anche d'ufficio, nomina un curatore, perché provveda alla liquidazione secondo le norme degli articoli 498 e seguenti.(111) 112a Il decreto di nomina del curatore è iscritto nel registro delle successioni. Le attività che residuano, pagate le spese della curatela e soddisfatti i creditori e i legatari collocati nello stato di graduazione, spettano all'erede, salva l'azione dei creditori e legatari, che non si sono presentati, nei limiti determinati dal terzo comma dell'art. 502. ------------------ AGGIORNAMENTO (111) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ------------------ AGGIORNAMENTO (112a) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando un erede che ha accettato con beneficio d'inventario rilascia tutti i beni ereditari a favore dei creditori e dei legatari, la gestione del patrimonio passa a un soggetto terzo. Una volta trascritto l'atto di rilascio, il tribunale nomina un curatore su ricorso dell'erede, di un creditore, di un legatario o d'ufficio.
Il curatore gestisce i beni ereditari seguendo le regole stabilite per la liquidazione concorsuale dell'eredità. Il provvedimento di nomina viene iscritto nel registro delle successioni per garantire la pubblicità della procedura nei confronti dei terzi.
Conclusa la procedura, saldate le spese della curatela e soddisfatti i creditori e i legatari compresi nello stato di graduazione, le attività che residuano spettano all'erede. I creditori o legatari che non si sono presentati tempestivamente conservano diritti unicamente nei limiti del patrimonio residuo.
Quando si applica
- Un erede con beneficio d'inventario rilascia l'intero patrimonio ereditario e richiede la nomina del curatore per la liquidazione.
- Un creditore del defunto presenta ricorso al tribunale per far nominare il curatore dopo la trascrizione della dichiarazione di rilascio.
- Un legatario sollecita la nomina del curatore affinché venda i beni ereditari e soddisfi i legati.
- L'erede richiede al curatore la consegna dei beni e delle somme rimaste una volta completati tutti i pagamenti previsti.
Cosa questo articolo non dice
- La rinuncia pura e semplice all'eredità senza preventiva accettazione beneficiata.
- La nomina del curatore dell'eredità giacente nei casi in cui il chiamato non abbia ancora accettato.
- La contestazione o la compilazione dettagliata dello stato di graduazione dei crediti.
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