Separazione contro legatari di specie - Art. 513
I creditori del defunto possono chiedere la separazione dei beni oggetto di legato di specie per soddisfarsi con priorità rispetto ai legatari.
I creditori del defunto possono esercitare la separazione anche rispetto ai beni che formano oggetto di legato di specie.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 513 estende ai beni lasciati per legato di specie la possibilità per i creditori del defunto di esercitare la separazione dei beni ereditari. Il legato di specie è un lascito di un bene determinato (ad esempio un quadro, un immobile, un'automobile): il legatario ha diritto a ricevere proprio quel bene, ma se il defunto aveva debiti, i creditori possono chiedere che quel bene venga separato dall'eredità per soddisfarsi prima del legatario.
La separazione non è automatica: deve essere richiesta dai creditori entro i termini previsti dall'articolo 516. Una volta ottenuta, il bene viene sottratto alla disponibilità del legatario e destinato al pagamento dei creditori con preferenza. Questa norma si coordina con gli articoli che regolano l'oggetto della separazione (art. 512) e i rapporti tra creditori separatisti e non separatisti (art. 514).
Quando si applica
- Un creditore del defunto chiede la separazione di un'autovettura specificamente lasciata per legato a un nipote, per soddisfarsi del proprio credito.
- Un legatario riceve un appartamento; un creditore ipotecario iscrive la separazione per far valere la sua garanzia sul bene.
- Un creditore chirografario esercita la separazione su un gioiello di famiglia lasciato per legato a un amico, per evitare che esca dal patrimonio ereditario.
- Un creditore che ha un credito verso l'eredità chiede la separazione su un quadro di valore storico lasciato per legato a un ente culturale.
Cosa questo articolo non dice
- La separazione non copre i legati di genere (ad esempio una somma di denaro o una quantità di beni fungibili): per questi si applicano altre regole sulla liquidazione dell'eredità.
- Non copre la possibilità di separare beni dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 516: la domanda deve essere tempestiva.
- Non copre la separazione contro gli eredi: questa è disciplinata dall'art. 512 per i beni dell'eredità in generale, mentre l'art. 513 riguarda specificamente i legatari di specie.
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