Art. 503 Codice Civile

Liquidazione dell'erede senza opposizione - Art. 503

L'erede può avviare la liquidazione anche senza opposizione. Pagamenti a creditori privilegiati o ipotecari non impediscono la procedura.

Testo ufficiale Art. 503 Codice Civile — Italia

Anche quando non vi è opposizione di creditori o di legatari, l'erede può valersi della procedura di liquidazione prevista dagli articoli precedenti. Il pagamento fatto a creditori privilegiati o ipotecari non impedisce all'erede di valersi di questa procedura.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 503 permette all'erede di avviare la procedura di liquidazione dell'eredità anche quando nessun creditore o legatario si oppone. Non è necessario che ci sia un conflitto per usare questa procedura.

Inoltre, se l'erede ha già pagato alcuni creditori con privilegio o ipoteca, questo non gli impedisce di utilizzare la liquidazione. La procedura segue le regole degli articoli precedenti (498-502).

Quando si applica

  • Un erede ha pagato un creditore con privilegio speciale (es. spese funebri) e poi intende avviare la liquidazione.
  • Un erede ha pagato un creditore ipotecario e successivamente decide di liquidare l'eredità.
  • Un erede avvia la liquidazione in assenza totale di opposizioni da parte di creditori o legatari.
  • Un erede ha effettuato pagamenti parziali a creditori privilegiati e poi opta per la procedura di liquidazione.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica quando vi è opposizione di creditori o legatari (in tal caso si applica l'art. 498).
  • Non regola la liquidazione con più eredi (art. 504).
  • Non disciplina i termini per la liquidazione (art. 500).
  • Non riguarda la decadenza dal beneficio di inventario (art. 505).

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