Pagamento dei creditori e legatari - Art. 502
Quando lo stato di graduazione diventa definitivo, l'erede deve soddisfare i creditori. Chi non si è presentato ha tre anni per agire sul residuo.
Divenuto definitivo lo stato di graduazione o passata in giudicato la sentenza che pronunzia sui reclami, l'erede deve soddisfare i creditori e i legatari in conformità dello stato medesimo. Questo costituisce titolo esecutivo contro l'erede. La collocazione dei crediti condizionali non impedisce il pagamento dei creditori posteriori, sempre che questi diano cauzione. I creditori e i legatari che non si sono presentati hanno azione contro l'erede solo nei limiti della somma che residua dopo il pagamento dei creditori e dei legatari collocati nello stato di graduazione. Questa azione si prescrive in tre anni dal giorno in cui lo stato è divenuto definitivo o è passata in giudicato la sentenza che ha pronunziato sui reclami, salvo che il credito sia anteriormente prescritto.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Una volta completata la procedura di liquidazione concorsuale dell'eredità con beneficio d'inventario, lo stato di graduazione diviene definitivo (o diviene definitiva la sentenza sui reclami). Da questo momento l'erede ha l'obbligo di pagare i creditori e i legatari rispettando esattamente l'ordine stabilito nel documento. Lo stato di graduazione costituisce un titolo esecutivo, permettendo ai creditori insoddisfatti di agire direttamente sui beni ereditari.
La presenza di crediti sottoposti a condizione non blocca il pagamento dei creditori posti in grado successivo, a condizione che questi ultimi prestino una idonea garanzia (cauzione) per tutelare l'eventuale avveramento della condizione.
I creditori o legatari che non hanno presentato la propria richiesta di inserimento durante la procedura di liquidazione non perdono del tutto il diritto, ma possono agire contro l'erede soltanto nei limiti della somma che residua dopo il pagamento di tutti i creditori collocati nello stato di graduazione. Questa azione si prescrive nel termine di tre anni da quando lo stato è diventato definitivo.
Quando si applica
- Un creditore collocato nello stato di graduazione definitivo usa il documento come titolo esecutivo per pignorare i beni dell'erede che non esegue il pagamento.
- Un creditore con credito condizionale chiede garanzie prima che si proceda al pagamento dei creditori di grado successivo.
- Un legatario che non si è insinuato tempestivamente chiede il pagamento rivalendosi solo sulla somma rimanente nell'asse ereditario.
- L'erede rifiuta di pagare un creditore tardivo perché sono trascorsi più di tre anni da quando lo stato di graduazione è diventato definitivo.
Cosa questo articolo non dice
- Le modalità di presentazione dei reclami contro lo stato di graduazione, regolate dall'Art. 501.
- La perdita del beneficio d'inventario per esecuzione di pagamenti prima che lo stato sia definitivo, prevista dall'Art. 505.
- La decisione dell'erede di rilasciare tutti i beni ai creditori anziché liquidarli, disciplinata dall'Art. 507.
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