Art. 516 Codice Civile

Termine di tre mesi per la separazione – Art. 516

Art. 516 c.c.: termine di tre mesi dall'apertura della successione per esercitare il diritto alla separazione. Scaduto, il diritto decade.

Testo ufficiale Art. 516 Codice Civile — Italia

Il diritto alla separazione deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dall'apertura della successione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 516 del Codice Civile stabilisce un termine perentorio di tre mesi dall'apertura della successione per esercitare il diritto alla separazione dei beni ereditari. Il termine decorre dal momento della morte del de cuius (apertura della successione).

Il diritto alla separazione consente ai creditori e ai legatari del defunto di sottrarre determinati beni dall'asse ereditario per soddisfarsi con preferenza rispetto ai creditori personali dell'erede. Se non esercitato entro tre mesi, il diritto decade senza possibilità di proroga.

Quando si applica

  • Un creditore del defunto che vuole separare un immobile dall'eredità deve agire entro tre mesi dalla morte del debitore.
  • Un legatario di specie che intende separare il bene legato dal patrimonio ereditario ha lo stesso termine.
  • Un creditore che scopre la morte del debitore due mesi dopo l'evento ha ancora un mese per esercitare la separazione.
  • Un erede che ha accettato con beneficio d'inventario e i creditori vogliono separare beni specifici entro il termine.
  • Un creditore che riceve notizia dell'apertura della successione tramite pubblicazione legale deve calcolare i tre mesi dalla data di apertura.

Cosa questo articolo non dice

  • Non riguarda il termine per la decadenza dal beneficio d'inventario (art. 505 c.c.).
  • Non riguarda la cessazione della separazione (art. 515 c.c.).
  • Non riguarda la rinunzia all'eredità (art. 519 c.c.).
  • Non riguarda la devoluzione nelle successioni legittime o testamentarie (artt. 522, 523 c.c.).

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