Art. 517 Codice Civile

Separazione riguardo ai mobili – Art. 517

Il creditore o legatario può chiedere la separazione dei mobili dell'eredità. Per i mobili già alienati, il diritto copre solo il prezzo non pagato.

Testo ufficiale Art. 517 Codice Civile — Italia

Il diritto alla separazione riguardo ai mobili si esercita mediante domanda giudiziale. La domanda si propone con ricorso al tribunale del luogo dell'aperta successione, il quale ordina l'inventario, se non è ancora fatto, e dà le disposizioni necessarie per la conservazione dei beni stessi.(111) 112a Riguardo ai mobili già alienati dall'erede, il diritto alla separazione comprende soltanto il prezzo non ancora pagato. ------------------ AGGIORNAMENTO (111) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ------------------ AGGIORNAMENTO (112a) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 517 disciplina il diritto dei creditori e dei legatari di chiedere al tribunale la separazione dei beni mobili dell'eredità da quelli dell'erede. La domanda si presenta con ricorso al tribunale del luogo dove si è aperta la successione.

Il tribunale ordina l'inventario se non è ancora stato fatto e dispone le misure necessarie per conservare i beni. Se l'erede ha già alienato (venduto) alcuni mobili, il diritto di separazione si limita al prezzo non ancora pagato dall'acquirente.

Quando si applica

  • Un creditore del defunto chiede al tribunale di separare i mobili della casa ereditata da quelli personali dell'erede, per evitare che vengano dissipati.
  • Un legatario che ha ricevuto in eredità un quadro specifico scopre che l'erede lo ha venduto prima dell'inventario; può agire solo sul prezzo non ancora incassato.
  • L'erede ha già venduto alcuni gioielli della successione; un creditore può chiedere la separazione limitatamente alla parte di prezzo ancora dovuta dall'acquirente.
  • Il tribunale, su richiesta di un creditore, ordina l'inventario dei beni mobili dell'eredità perché l'erede non lo ha ancora redatto.
  • Un creditore presenta ricorso per ottenere la conservazione di un'automobile ereditata, temendo che l'erede la faccia sparire.

Cosa questo articolo non dice

  • Non riguarda i beni immobili (terreni, fabbricati): per quelli si veda l'art. 518.
  • Non si applica ai mobili già alienati per i quali il prezzo è stato interamente pagato: il diritto si estingue.
  • Non attribuisce al creditore un diritto di prelazione rispetto ad altri creditori separatisti o non separatisti: i rapporti sono regolati dall'art. 514.
  • Non consente al creditore di prendere possesso dei beni senza un provvedimento del tribunale.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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