Art. 518 Codice Civile

Separazione beni immobili del defunto Art. 518

La separazione degli immobili ereditari si effettua tramite iscrizione. Tutte le iscrizioni prendono il grado della prima e prevalgono sui creditori dell'erede.

Testo ufficiale Art. 518 Codice Civile — Italia

Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d'ipoteca, il diritto alla separazione si esercita mediante l'iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. L'iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche, indicando il nome del defunto e quello dell'erede, se è conosciuto, e dichiarando che l'iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni. Per tale iscrizione non è necessario esibire il titolo. Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi diversi, prendono tutte il grado della prima e prevalgono sulle trascrizioni ed iscrizioni contro l'erede o il legatario, anche se anteriori. Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme sulle ipoteche.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Quando un creditore o un legatario intende tutelare le proprie ragioni sui beni immobili del defunto, esercita la separazione dei beni tramite iscrizione nei registri immobiliari. Questa procedura segue le regole previste per le ipoteche e richiede l'indicazione del nome del defunto e dell'erede, se conosciuto, specificando che l'atto è compiuto a titolo di separazione.

Per eseguire l'iscrizione non occorre esibire il titolo giustificativo. Le norme stabilite per le ipoteche si applicano direttamente a questo tipo di iscrizione.

Tutte le iscrizioni a titolo di separazione ottengono il grado della prima eseguita, anche se effettuate in momenti diversi. Inoltre, tali iscrizioni prevalgono sempre sulle trascrizioni e iscrizioni prese contro l'erede o il legatario, compreso il caso in cui queste ultime siano anteriori.

Quando si applica

  • Un creditore del defunto iscrive la separazione sulla casa ereditata per evitare che la sottopongano a pignoramento i creditori dell'erede.
  • Un legatario effettua l'iscrizione di separazione su un immobile ereditario senza esibire il titolo al conservatore.
  • Più creditori del defunto iscrivono la separazione sullo stesso immobile ereditario in date diverse e ottengono tutti il medesimo grado della prima iscrizione.

Cosa questo articolo non dice

  • La separazione avente ad oggetto i beni mobili del defunto, disciplinata dall'articolo 517.
  • Il termine di decadenza entro il quale occorre esercitare il diritto alla separazione, previsto dall'articolo 516.
  • La disciplina dei rapporti tra i creditori che hanno chiesto la separazione e quelli che non l'hanno chiesta, regolata dall'articolo 514.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 518 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile