Separazione beni immobili del defunto Art. 518
La separazione degli immobili ereditari si effettua tramite iscrizione. Tutte le iscrizioni prendono il grado della prima e prevalgono sui creditori dell'erede.
Riguardo agli immobili e agli altri beni capaci d'ipoteca, il diritto alla separazione si esercita mediante l'iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni stessi. L'iscrizione si esegue nei modi stabiliti per iscrivere le ipoteche, indicando il nome del defunto e quello dell'erede, se è conosciuto, e dichiarando che l'iscrizione stessa viene presa a titolo di separazione dei beni. Per tale iscrizione non è necessario esibire il titolo. Le iscrizioni a titolo di separazione, anche se eseguite in tempi diversi, prendono tutte il grado della prima e prevalgono sulle trascrizioni ed iscrizioni contro l'erede o il legatario, anche se anteriori. Alle iscrizioni a titolo di separazione sono applicabili le norme sulle ipoteche.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Quando un creditore o un legatario intende tutelare le proprie ragioni sui beni immobili del defunto, esercita la separazione dei beni tramite iscrizione nei registri immobiliari. Questa procedura segue le regole previste per le ipoteche e richiede l'indicazione del nome del defunto e dell'erede, se conosciuto, specificando che l'atto è compiuto a titolo di separazione.
Per eseguire l'iscrizione non occorre esibire il titolo giustificativo. Le norme stabilite per le ipoteche si applicano direttamente a questo tipo di iscrizione.
Tutte le iscrizioni a titolo di separazione ottengono il grado della prima eseguita, anche se effettuate in momenti diversi. Inoltre, tali iscrizioni prevalgono sempre sulle trascrizioni e iscrizioni prese contro l'erede o il legatario, compreso il caso in cui queste ultime siano anteriori.
Quando si applica
- Un creditore del defunto iscrive la separazione sulla casa ereditata per evitare che la sottopongano a pignoramento i creditori dell'erede.
- Un legatario effettua l'iscrizione di separazione su un immobile ereditario senza esibire il titolo al conservatore.
- Più creditori del defunto iscrivono la separazione sullo stesso immobile ereditario in date diverse e ottengono tutti il medesimo grado della prima iscrizione.
Cosa questo articolo non dice
- La separazione avente ad oggetto i beni mobili del defunto, disciplinata dall'articolo 517.
- Il termine di decadenza entro il quale occorre esercitare il diritto alla separazione, previsto dall'articolo 516.
- La disciplina dei rapporti tra i creditori che hanno chiesto la separazione e quelli che non l'hanno chiesta, regolata dall'articolo 514.
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