Art. 519 Codice Civile

Rinuncia eredità: serve notaio o cancelliere - Art. 519

La rinuncia all'eredità va fatta con dichiarazione davanti a notaio o cancelliere del tribunale, e inserita nel registro delle successioni. Forma obbligatoria.

Testo ufficiale Art. 519 Codice Civile — Italia

La rinunzia all'eredità deve farsi con dichiarazione, ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e inserita nel registro delle successioni.(111) 112a La rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante non ha effetto finché, a cura di alcuna delle parti, non siano osservate le forme indicate nel comma precedente. ------------------ AGGIORNAMENTO (111) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ------------------ AGGIORNAMENTO (112a) Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 519 stabilisce la forma della rinunzia all'eredità, e la forma qui non è un dettaglio: è la sostanza. Serve una dichiarazione ricevuta da un notaio oppure dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione - cioè del luogo dell'ultimo domicilio del defunto, non di dove abita chi rinuncia - e quella dichiarazione deve essere inserita nel registro delle successioni. Fuori da questo schema la rinuncia non esiste: un accordo tra fratelli, una lettera, una scrittura privata anche firmata davanti a testimoni non producono l'effetto.

Il secondo comma affronta un caso particolare e frequente: la rinunzia fatta gratuitamente a favore di tutti coloro ai quali si sarebbe devoluta la quota del rinunziante. Anche questa non ha effetto finché non siano osservate le forme del primo comma. È il modo in cui il codice chiude la porta alle rinunce informali "a favore degli altri", che nella pratica si sentono spesso descrivere come già concluse.

Intorno a questo articolo ci sono alcune regole che ne condizionano l'uso. La rinunzia è retroattiva: chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato (art. 521). Non si può fare a condizione, a termine o solo in parte (art. 520). Non si può fare verso corrispettivo o a favore soltanto di alcuni dei chiamati senza che ciò valga come accettazione (art. 478). Può essere impugnata dai creditori del rinunziante (art. 524) e può essere revocata a certe condizioni finché il diritto di accettare non è prescritto e nessun altro chiamato ha accettato (art. 525). Se ci sono debiti ereditari, prima di rinunciare vale la pena capire con un professionista a chi passa la quota - in certi casi ai propri discendenti - e se non sia preferibile l'accettazione con beneficio d'inventario (art. 470).

Quando si applica

  • Un'eredità composta prevalentemente da debiti o da beni gravati da ipoteche.
  • Un chiamato che non vuole avere rapporti con gli altri eredi né gestire beni lontani.
  • Un immobile ereditato che comporta spese, imposte e obblighi superiori al suo valore.
  • Un chiamato che vuole che la propria quota vada ai fratelli o ai figli.
  • Un'eredità con una situazione fiscale o societaria non chiara, in cui si valuta il beneficio d'inventario.

Cosa questo articolo non dice

  • Una dichiarazione scritta tra familiari, o resa davanti a un avvocato, non è una rinuncia: senza notaio o cancelliere e senza inserimento nel registro delle successioni non produce alcun effetto.
  • Non consente rinunce parziali, condizionate o a termine (art. 520), né rinunce verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto, che l'art. 478 tratta come accettazione.
  • Non è più possibile se si è già accettato, anche tacitamente: chi ha compiuto atti che presuppongono la qualità di erede o ha disposto di beni ereditari ha accettato (artt. 476 e 477).
  • Non cancella automaticamente ogni conseguenza per la propria famiglia: la quota si devolve ad altri chiamati e, in certe situazioni, ai propri discendenti - un profilo da verificare prima di firmare.

Casi di esempio

Situazioni inventate, scritte per mostrare come funziona la norma. Non sono casi reali, non sono sentenze e non fanno precedente: non dicono come andrebbe a finire il tuo.

Esempio illustrativo

Tre fratelli si mettono d'accordo davanti a un caffè: due rinunciano all'eredità del padre a favore del terzo, che si occuperà di tutto. Mettono l'accordo per iscritto e lo firmano. Mesi dopo emergono debiti e i creditori si rivolgono anche a chi credeva di aver rinunciato.

Come si applica la norma

Qui la forma non è un dettaglio, è la sostanza: la rinunzia richiede una dichiarazione ricevuta da notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, inserita nel registro delle successioni. Il fatto che decide è dunque l'esistenza di quell'atto: una scrittura privata tra fratelli, per quanto chiara e firmata, non produce l'effetto voluto.

Come si sono accordate le parti

I fratelli concordano di formalizzare le rinunce nella forma prescritta entro trenta giorni, con le spese a carico di chi resta erede, e di sospendere fino ad allora qualunque atto di disposizione.

Esempio illustrativo

Una persona vuole rinunciare all'eredità di uno zio perché composta soprattutto da un immobile gravato da ipoteca. Ha già svuotato la cantina e venduto alcuni mobili, credendo che fosse irrilevante.

Come si applica la norma

La rinuncia presuppone che non si sia già accettato, anche tacitamente: chi compie atti che presuppongono la qualità di erede o dispone di beni ereditari ha accettato. Il fatto che decide non è l'intenzione dichiarata ma il comportamento tenuto sui beni, e la vendita di cose del defunto è esattamente il tipo di atto che viene guardato.

Come si sono accordate le parti

Le parti concordano che chi ha venduto i mobili ne versi il ricavato sull'asse ereditario e che la posizione venga chiarita con un professionista prima di qualsiasi ulteriore passo.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

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