Art. 553 Codice Civile

Riduzione porzioni eredi legittimi in concorso - Art. 553

Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari per integrare la quota riservata, con imputazione di donazioni e legati.

Testo ufficiale Art. 553 Codice Civile — Italia

Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell'art. 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo si applica quando il defunto lascia degli eredi legittimi (parenti che ereditano in mancanza di testamento) insieme a legittimari (coloro che hanno diritto a una quota di riserva, come figli, coniuge, ascendenti). In questa situazione, se l'asse ereditario non è sufficiente a coprire la quota di riserva dei legittimari, le porzioni degli eredi legittimi vengono ridotte proporzionalmente. La riduzione avviene fino a quanto necessario per reintegrare la quota riservata.

I legittimari devono imputare alla loro quota di riserva quanto hanno già ricevuto dal defunto per donazione o legato, come stabilito dall'art. 564. Questo significa che i beni già ricevuti vengono conteggiati nel calcolo della quota loro spettante.

La proporzionalità della riduzione riguarda solo gli eredi legittimi; le disposizioni testamentarie e le donazioni fatte ad altri soggetti sono oggetto di altre norme (artt. 554 e 555).

Quando si applica

  • Il defunto muore senza testamento, lasciando un figlio (legittimario) e due fratelli (eredi legittimi). L'eredità non basta a dargli la quota di riserva; i fratelli ricevono meno della loro porzione prevista.
  • Il defunto lascia il coniuge (legittimario) e un cugino (erede legittimo). Il coniuge ha diritto a metà del patrimonio; il cugino ottiene solo il residuo, ridotto se necessario.
  • Il defunto ha fatto in vita una donazione al figlio (legittimario). Alla morte, il figlio deve imputare quella donazione alla sua quota di riserva, e gli altri eredi legittimi (ad esempio un fratello) vedono ridotta la loro parte.

Cosa questo articolo non dice

  • Situazioni in cui il defunto lascia solo legittimari senza altri eredi legittimi: non c'è concorso e la riduzione non opera.
  • La riduzione delle donazioni fatte a terzi non legittimari è regolata dall'art. 555, non da questo articolo.
  • La riduzione delle disposizioni testamentarie è regolata dall'art. 554.
  • La determinazione dell'ammontare della quota di riserva è disciplinata dagli artt. 542, 544 ecc., non da questo articolo.

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