Riduzione porzioni eredi legittimi in concorso - Art. 553
Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari per integrare la quota riservata, con imputazione di donazioni e legati.
Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell'art. 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo si applica quando il defunto lascia degli eredi legittimi (parenti che ereditano in mancanza di testamento) insieme a legittimari (coloro che hanno diritto a una quota di riserva, come figli, coniuge, ascendenti). In questa situazione, se l'asse ereditario non è sufficiente a coprire la quota di riserva dei legittimari, le porzioni degli eredi legittimi vengono ridotte proporzionalmente. La riduzione avviene fino a quanto necessario per reintegrare la quota riservata.
I legittimari devono imputare alla loro quota di riserva quanto hanno già ricevuto dal defunto per donazione o legato, come stabilito dall'art. 564. Questo significa che i beni già ricevuti vengono conteggiati nel calcolo della quota loro spettante.
La proporzionalità della riduzione riguarda solo gli eredi legittimi; le disposizioni testamentarie e le donazioni fatte ad altri soggetti sono oggetto di altre norme (artt. 554 e 555).
Quando si applica
- Il defunto muore senza testamento, lasciando un figlio (legittimario) e due fratelli (eredi legittimi). L'eredità non basta a dargli la quota di riserva; i fratelli ricevono meno della loro porzione prevista.
- Il defunto lascia il coniuge (legittimario) e un cugino (erede legittimo). Il coniuge ha diritto a metà del patrimonio; il cugino ottiene solo il residuo, ridotto se necessario.
- Il defunto ha fatto in vita una donazione al figlio (legittimario). Alla morte, il figlio deve imputare quella donazione alla sua quota di riserva, e gli altri eredi legittimi (ad esempio un fratello) vedono ridotta la loro parte.
Cosa questo articolo non dice
- Situazioni in cui il defunto lascia solo legittimari senza altri eredi legittimi: non c'è concorso e la riduzione non opera.
- La riduzione delle donazioni fatte a terzi non legittimari è regolata dall'art. 555, non da questo articolo.
- La riduzione delle disposizioni testamentarie è regolata dall'art. 554.
- La determinazione dell'ammontare della quota di riserva è disciplinata dagli artt. 542, 544 ecc., non da questo articolo.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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