Art. 555 Codice Civile

Riduzione donazioni eccedenti quota disponibile - Art. 555

Le donazioni eccedenti la quota disponibile del defunto si riducono fino a tale quota, ma solo dopo l'esaurimento dei beni testamentari.

Testo ufficiale Art. 555 Codice Civile — Italia

Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima. Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Il defunto può disporre liberamente solo di una parte del suo patrimonio (quota disponibile). Se le donazioni fatte in vita superano questa quota, sono soggette a riduzione.

L'articolo stabilisce un ordine: le donazioni si riducono solo dopo aver esaurito il valore dei beni disposti per testamento. Quindi, prima si riducono i lasciti testamentari, e solo se insufficienti si riducono le donazioni.

Quando si applica

  • Un padre dona un appartamento al figlio, ma lascia testamento con altri legati; la donazione eccede la quota disponibile e viene ridotta solo dopo aver ridotto i legati.
  • Il defunto aveva fatto donazioni a più persone e anche un testamento; l'erede legittimario chiede la riduzione delle donazioni dopo che i beni testamentari sono insufficienti.
  • Un donatario riceve un immobile di valore superiore alla quota disponibile, ma esistono anche disposizioni testamentarie; la donazione viene ridotta solo dopo l'esaurimento dei lasciti testamentari.
  • Il defunto dona una somma di denaro a un amico e lascia il resto per testamento al coniuge; se la donazione supera la disponibile, si riduce dopo il testamento.
  • Un testamento dispone legati per l'intero patrimonio, ma ci sono anche donazioni pregresse eccedenti la quota disponibile; le donazioni non vengono ridotte se i legati coprono già l'eccedenza.

Cosa questo articolo non dice

  • Non determina la quota disponibile: il calcolo è regolato dall'art. 556.
  • Non indica chi può chiedere la riduzione: disciplinato dagli artt. 557 e 558.
  • Non regola le modalità di riduzione delle donazioni (ad esempio, proporzione o scelta dei beni), che sono trattate dall'art. 559.
  • Non si applica alla riduzione delle donazioni di immobili (art. 560) o agli effetti della riduzione (artt. 561-564).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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