Riduzione donazioni eccedenti quota disponibile - Art. 555
Le donazioni eccedenti la quota disponibile del defunto si riducono fino a tale quota, ma solo dopo l'esaurimento dei beni testamentari.
Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima. Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il defunto può disporre liberamente solo di una parte del suo patrimonio (quota disponibile). Se le donazioni fatte in vita superano questa quota, sono soggette a riduzione.
L'articolo stabilisce un ordine: le donazioni si riducono solo dopo aver esaurito il valore dei beni disposti per testamento. Quindi, prima si riducono i lasciti testamentari, e solo se insufficienti si riducono le donazioni.
Quando si applica
- Un padre dona un appartamento al figlio, ma lascia testamento con altri legati; la donazione eccede la quota disponibile e viene ridotta solo dopo aver ridotto i legati.
- Il defunto aveva fatto donazioni a più persone e anche un testamento; l'erede legittimario chiede la riduzione delle donazioni dopo che i beni testamentari sono insufficienti.
- Un donatario riceve un immobile di valore superiore alla quota disponibile, ma esistono anche disposizioni testamentarie; la donazione viene ridotta solo dopo l'esaurimento dei lasciti testamentari.
- Il defunto dona una somma di denaro a un amico e lascia il resto per testamento al coniuge; se la donazione supera la disponibile, si riduce dopo il testamento.
- Un testamento dispone legati per l'intero patrimonio, ma ci sono anche donazioni pregresse eccedenti la quota disponibile; le donazioni non vengono ridotte se i legati coprono già l'eccedenza.
Cosa questo articolo non dice
- Non determina la quota disponibile: il calcolo è regolato dall'art. 556.
- Non indica chi può chiedere la riduzione: disciplinato dagli artt. 557 e 558.
- Non regola le modalità di riduzione delle donazioni (ad esempio, proporzione o scelta dei beni), che sono trattate dall'art. 559.
- Non si applica alla riduzione delle donazioni di immobili (art. 560) o agli effetti della riduzione (artt. 561-564).
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 555 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.