Riduzione delle disposizioni testamentarie - Art. 554
Le disposizioni testamentarie che eccedono la quota disponibile sono ridotte nei limiti della quota medesima. Art. 554 c.c. disciplina la riduzione.
Le disposizioni testamentarie eccedenti la quota di cui il defunto poteva disporre sono soggette a riduzione nei limiti della quota medesima.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 554 del Codice Civile stabilisce che se con testamento si lasciano beni oltre la quota di cui il defunto poteva disporre liberamente, quelle disposizioni vengono ridotte fino a rientrare nei limiti di tale quota. La quota disponibile è la parte del patrimonio che il testatore può lasciare a chi vuole, senza ledere i diritti degli eredi legittimari (legittima). Se il testatore eccede, le disposizioni testamentarie in eccesso sono soggette a riduzione.
La riduzione opera automaticamente nei limiti della quota disponibile, in modo da rispettare le quote di riserva spettanti ai legittimari. Le disposizioni eccedenti vengono quindi ridotte proporzionalmente o secondo le regole specifiche degli articoli successivi.
Quando si applica
- Un testatore lascia per testamento un appartamento a un amico, ma il valore dell'appartamento supera la quota disponibile, e i figli legittimari chiedono la riduzione.
- Un testatore lascia un legato di denaro a un nipote, ma il legato sommato ad altre donazioni eccede la quota disponibile.
- Un testatore nomina erede universale il coniuge, ma la quota ereditaria eccede la disponibile, e i figli chiedono la riduzione.
- Un testatore dispone di un usufrutto su un immobile a favore di un terzo, e l'usufrutto eccede la quota disponibile.
Cosa questo articolo non dice
- Non copre la riduzione delle donazioni, disciplinata dall'art. 555.
- Non determina la quota disponibile, che è regolata dall'art. 556.
- Non disciplina la riduzione delle porzioni degli eredi legittimi, oggetto dell'art. 553.
- Non tratta del legato in sostituzione di legittima, previsto dall'art. 551.
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