Condizioni per l'azione di riduzione - Art. 564
Il legittimario deve accettare con beneficio d'inventario, salvo donazioni a coeredi, e imputare donazioni e legati ricevuti, salvo dispensa.
Il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunziato all'eredità. Questa disposizione non si applica all'erede che ha accettato col beneficio d'inventario e che ne è decaduto. In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato. Il legittimario che succede per rappresentazione deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente. La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori. Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, è esente da collazione, è pure esente da imputazione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo stabilisce quando un legittimario (erede forzoso) può chiedere la riduzione di donazioni o legati che ledono la sua quota di legittima.
Per agire, il legittimario deve aver accettato l'eredità con il beneficio d'inventario (cioè con responsabilità limitata ai beni ereditari). Fa eccezione il caso in cui le donazioni o i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, anche se hanno rinunciato. L'erede che ha accettato con beneficio ma ne è decaduto non può giovarsi dell'eccezione.
Il legittimario deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati ricevuti dal defunto, a meno che non ne sia stato espressamente dispensato. Chi succede per rappresentazione deve imputare anche le donazioni e i legati fatti al proprio ascendente, se non dispensati. La dispensa non danneggia i donatari anteriori. Infine, ciò che è esente da collazione lo è anche da imputazione.
Quando si applica
- Un figlio legittimario non accetta l'eredità con beneficio d'inventario e vuole ridurre una donazione fatta a un estraneo.
- Un legittimario che ha accettato con beneficio ma poi decaduto tenta di chiedere la riduzione di un legato.
- Un legittimario riceve una donazione dal defunto, ma non la imputa quando chiede la riduzione di altre donazioni, sostenendo di essere stato dispensato.
- Un nipote, che succede per rappresentazione al nonno, deve imputare le donazioni fatte al proprio genitore premorto, senza dispensa.
Cosa questo articolo non dice
- L'ordine in cui si riducono donazioni e legati (disciplinato dagli artt. 558 e 559).
- Se il legittimario può agire direttamente contro il donatario o solo contro l'erede (art. 563).
- La definizione di donazione o legato soggetto a riduzione (artt. 555 e 556).
- La riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari (art. 553).
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