Art. 557 Codice Civile

Chi può chiedere la riduzione legittima Art. 557

Solo legittimari, eredi o aventi causa possono chiedere la riduzione delle donazioni lesive. Il diritto è irrinunciabile finché il donante è in vita.

Testo ufficiale Art. 557 Codice Civile — Italia

La riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa. Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione. I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d'inventario.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando un testamento o una donazione intaccano la quota di eredità riservata per legge ai familiari stretti (i legittimari), solo tali soggetti, i loro eredi o chi ne ha acquistato i diritti (aventi causa) possono chiedere la riduzione di tali atti. Chi ha ricevuto la donazione o il legato non può chiedere la riduzione né avvantaggiarsene.

Finché la persona che dona è in vita, nessun legittimario può rinunciare al diritto di chiedere la riduzione, né mediante una dichiarazione esplicita né prestando l'assenso alla donazione. Qualunque accordo o firma resa prima della morte del donante non impedisce di agire successivamente.

I creditori della persona deceduta non possono chiedere la riduzione né trarne beneficio se il legittimario che ha diritto alla riduzione accetta l'eredità con beneficio d'inventario, mantenendo separati il patrimonio personale e quello ereditato.

Quando si applica

  • Un figlio intende recuperare la quota di eredità spettante per legge impugnando le donazioni fatte dal genitore a favore di terzi.
  • Un familiare risponde a chi sostiene che non possa agire in giudizio perché in passato aveva dato il consenso scritto alla donazione del genitore.
  • Un acquirente che ha comprato i diritti ereditari da un legittimario decide di promuovere l'azione di riduzione contro i donatari.
  • I creditori del defunto chiedono di aggredire le donazioni ma l'erede ha accettato la successione con beneficio d'inventario.

Cosa questo articolo non dice

  • L'ordine di precedenza con cui ridurre le disposizioni testamentarie prima delle donazioni, disciplinato dagli articoli 558 e 559.
  • Le condizioni d'imputazione preliminari necessarie per esercitare l'azione, previste dall'articolo 564.
  • Le operazioni di calcolo per determinare l'ammontare della quota disponibile e della legittima, regolate dall'articolo 556.

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