Art. 562 Codice Civile

Detrazione per insolvenza del donatario - Art. 562

Il valore della donazione non recuperabile dall'insolvente donatario si detrae dalla massa ereditaria, salvi i diritti di legittimario e donatari antecedenti.

Testo ufficiale Art. 562 Codice Civile — Italia

Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se ricorre uno dei casi di cui agli articoli 561, primo comma, secondo periodo, o 563 , e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente. 346 ------------ AGGIORNAMENTO (346) La L. 2 dicembre 2025, n. 182 ha disposto (con l'art. 44, comma 2) che "Gli articoli 561 , 562 , 563 , 2652 e 2690 del codice civile , come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano alle successioni aperte dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Alle successioni aperte in data anteriore, i medesimi articoli continuano ad applicarsi nel testo previgente e può essere proposta azione di restituzione degli immobili anche nei confronti degli aventi causa dai donatari se è già stata notificata e trascritta domanda di riduzione o se quest'ultima è notificata e trascritta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure a condizione che i legittimari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, notifichino e trascrivano nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Ai fini di cui al secondo periodo, restano salvi gli effetti degli atti di opposizione già notificati e trascritti ai sensi dell' articolo 563, quarto comma, del codice civile nel testo previgente e fermo quanto previsto dal medesimo comma. In mancanza di notificazione e trascrizione della domanda di riduzione o dell'atto di opposizione previsto dal terzo periodo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli articoli 561 , 562 , 563 , 2652 e 2690 del codice civile , come modificati dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle successioni aperte in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore".

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Se il donatario è insolvente e la cosa donata è perita per una causa a lui imputabile (o ricorre uno dei casi previsti dagli articoli 561 e 563), il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario viene sottratto dalla massa ereditaria. In pratica, l'eredità viene ridotta di quel valore, come se la donazione non fosse mai stata fatta. Tuttavia, il legittimario e i donatari precedenti conservano il diritto di credito verso il donatario insolvente per la parte non recuperata. La norma si applica anche quando il donatario è in tutto o in parte insolvente, indipendentemente dal fatto che la cosa sia perita o sia stata alienata a terzi.

Quando si applica

  • Un figlio donatario ha venduto l'immobile donato a terzi e poi viene dichiarato fallito: il legittimario non può ottenere l'immobile, ma il valore della donazione viene detratto dall'eredità.
  • Il donatario ha distrutto per negligenza l'auto ricevuta in donazione e non ha altri beni: il valore dell'auto si sottrae dalla massa ereditaria.
  • Il donatario ha alienato la cosa donata e poi è diventato insolvente: il legittimario può chiedere la riduzione della donazione, ma il valore non recuperato viene detratto dall'eredità.
  • Il donatario è insolvente e la cosa donata è perita per caso fortuito (es. incendio non colposo): la norma non si applica perché la causa non è imputabile al donatario.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica se il donatario è solvibile e può restituire il valore della donazione.
  • Non si applica se la cosa donata è perita per causa non imputabile al donatario (es. calamità naturale).
  • Non si applica alle donazioni non soggette a riduzione (es. donazioni di modico valore o in conto di legittima già compensate).
  • Non si applica per determinare l'ordine di riduzione tra più donazioni; la detrazione opera solo dopo aver esaurito i tentativi di recupero dal donatario insolvente.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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