Cos'è il testamento e la sua revocabilità: Art. 587
L'art. 587 definisce il testamento come atto revocabile per disporre dei propri beni o contenere disposizioni non patrimoniali valide ed efficaci.
Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il testamento è l'atto con cui una persona decide la destinazione delle proprie sostanze per il momento in cui avrà cessato di vivere. La sua caratteristica essenziale è la revocabilità: il testatore può cambiare idea, modificare o annullare l'atto in qualsiasi momento fino al termine della propria vita.
L'atto può riguardare l'intero patrimonio o soltanto una parte di esso. La legge stabilisce inoltre che il testamento può contenere anche decisioni prive di contenuto economico, definite disposizioni di carattere non patrimoniale.
Tali disposizioni non patrimoniali conservano la loro efficacia giuridica anche se nel documento non è presente alcuna decisione relativa ai beni, a condizione che siano contenute in un atto che rispetti la forma legale del testamento.
Quando si applica
- Una persona decide di revocare il testamento redatto anni prima per scriverne uno nuovo con diverse decisioni.
- Un individuo lascia indicazioni scritte solo per l'assegnazione di un singolo immobile, senza disporre del resto dei suoi beni.
- Un testatore inserisce nel documento unicamente indicazioni sulla propria sepoltura o sul riconoscimento di un figlio.
- Una persona dispone della quota disponibile dei propri risparmi lasciando il resto alla successione legittima.
Cosa questo articolo non dice
- Redigere un testamento congiunto o reciproco nello stesso documento con un'altra persona (vietato dall'Art. 589).
- Distinguere tra la nomina di un erede universale e l'assegnazione di un legato (disciplinato dall'Art. 588).
- Verificare i casi di incapacità di disporre per testamento (disciplinati dall'Art. 591).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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