Art. 586 Codice Civile

Acquisto dei beni da parte dello Stato - Art. 586

Se non ci sono altri eredi, l'eredità va allo Stato automaticamente, senza possibilità di rinuncia; lo Stato risponde dei debiti solo entro il valore dei beni.

Testo ufficiale Art. 586 Codice Civile — Italia

In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

In assenza di altri soggetti che la legge considera eredi (come coniuge, figli, ascendenti, fratelli o sorelle), l'eredità di una persona deceduta viene automaticamente assegnata allo Stato.

Lo Stato non deve accettare formalmente l'eredità e non può rifiutarla. L'acquisto avviene per legge.

Lo Stato è tenuto a pagare i debiti del defunto e i legati solo fino al valore dei beni ereditati. Se i debiti superano tale valore, la differenza resta a carico dei creditori.

Quando si applica

  • Un anziano senza parenti muore lasciando una casa e un conto corrente: lo Stato acquisisce tutto automaticamente.
  • Un immigrato senza famiglia in Italia muore senza testamento: i suoi beni in Italia vanno allo Stato.
  • Un'eredità composta solo da debiti superiori ai beni: lo Stato prende i beni ma non paga l'eccedenza.
  • Dopo la morte di una persona senza eredi, lo Stato diventa proprietario dei beni senza bisogno di alcun atto di accettazione.

Cosa questo articolo non dice

  • Eredità in cui il coniuge superstite è ancora vivo.
  • Eredità in cui i figli del defunto esistono ma hanno rinunciato.
  • Eredità in cui il defunto ha lasciato testamento nominando eredi.
  • Eredità in cui lo Stato può decidere di non accettare l'eredità.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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