Acquisto dei beni da parte dello Stato - Art. 586
Se non ci sono altri eredi, l'eredità va allo Stato automaticamente, senza possibilità di rinuncia; lo Stato risponde dei debiti solo entro il valore dei beni.
In mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
In assenza di altri soggetti che la legge considera eredi (come coniuge, figli, ascendenti, fratelli o sorelle), l'eredità di una persona deceduta viene automaticamente assegnata allo Stato.
Lo Stato non deve accettare formalmente l'eredità e non può rifiutarla. L'acquisto avviene per legge.
Lo Stato è tenuto a pagare i debiti del defunto e i legati solo fino al valore dei beni ereditati. Se i debiti superano tale valore, la differenza resta a carico dei creditori.
Quando si applica
- Un anziano senza parenti muore lasciando una casa e un conto corrente: lo Stato acquisisce tutto automaticamente.
- Un immigrato senza famiglia in Italia muore senza testamento: i suoi beni in Italia vanno allo Stato.
- Un'eredità composta solo da debiti superiori ai beni: lo Stato prende i beni ma non paga l'eccedenza.
- Dopo la morte di una persona senza eredi, lo Stato diventa proprietario dei beni senza bisogno di alcun atto di accettazione.
Cosa questo articolo non dice
- Eredità in cui il coniuge superstite è ancora vivo.
- Eredità in cui i figli del defunto esistono ma hanno rinunciato.
- Eredità in cui il defunto ha lasciato testamento nominando eredi.
- Eredità in cui lo Stato può decidere di non accettare l'eredità.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 586 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.