Art. 589 Codice Civile

Divieto di testamento congiuntivo o reciproco - Art. 589

L'art. 589 vieta il testamento fatto da due o più persone nello stesso atto, sia congiuntivo che reciproco. Tali testamenti sono nulli.

Testo ufficiale Art. 589 Codice Civile — Italia

Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 589 del Codice Civile vieta che due o più persone facciano testamento con un unico atto. Sono vietati sia i testamenti congiuntivi, in cui più testatori dispongono insieme nello stesso documento, sia quelli reciproci, in cui ciascun testatore nomina l'altro erede o legatario. Il divieto è assoluto: non è ammessa eccezione.

Un testamento è congiuntivo quando più persone scrivono le loro volontà nello stesso foglio, anche se ciascuna lascia i propri beni a soggetti diversi. È reciproco quando, in un solo atto, due persone si nominano eredi a vicenda. Entrambi i tipi sono nulli per legge.

Il divieto non impedisce a due persone di redigere testamenti separati con contenuti simili o reciproci, purché in atti distinti. Ogni testamento deve essere autonomo e individuale. La violazione dell'art. 589 rende il testamento nullo, senza possibilità di convalida.

Quando si applica

  • Due coniugi scrivono su un unico foglio: “L’uno all’altro lasciamo tutti i nostri beni, e al terzo erede la nuda proprietà”. Il testamento è congiuntivo e reciproco, quindi nullo.
  • Tre fratelli redigono un solo testamento: “Lasciamo il nostro patrimonio al cugino Mario”. È congiuntivo (tre persone nello stesso atto) ed è vietato.
  • Un padre e una figlia scrivono insieme: “Io padre nomino erede la figlia, io figlia nomino erede il padre”. È reciproco e congiuntivo, nullo.
  • Due amici firmano un unico testamento olografo: “Io Tizio lascio tutto a Caio, io Caio lascio tutto a Tizio”. Anche se scritto a mano, è nullo perché fatto in un unico atto.
  • In una riunione familiare, tre persone dettano le loro ultime volontà a un notaio, ma il notaio redige un unico atto anziché tre separati. L’atto è nullo per violazione dell’art. 589.

Cosa questo articolo non dice

  • Questa norma non vieta i testamenti separati ma identici nel contenuto (c.d. testamenti speculari). Ciascuno rimane valido se redatto in atto autonomo.
  • Non disciplina la validità di un testamento congiuntivo redatto all’estero secondo le leggi di un altro paese. La legge applicabile è regolata dalle norme di diritto internazionale privato.
  • L’articolo non impedisce le disposizioni reciproche contenute in testamenti distinti. Non c’è divieto di nominare erede la stessa persona o di istituire un legato a favore di chi ha fatto testamento analogo.
  • Non si occupa della revoca di un testamento. Una disposizione reciproca in atti separati può essere revocata unilateralmente senza violare l’art. 589.

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