Persone interposte nel testamento - Art. 599
L'art. 599 c.c. dichiara nulle le disposizioni testamentarie per interposta persona a favore di incapaci (artt. 596-598).
Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli articoli 592, 593, 595, 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d'interposta persona. Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace.
- (22) 49 -------------- AGGIORNAMENTO (22) La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 28 dicembre 1970, n. 205 (in G.U. 1a s.s. 30/12/1970, n. 329), ha dichiarato, ai sensi dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimità costituzionale dell' articolo 599 del codice civile , nella parte in cui si riferisce agli articoli 592 e 593 del presente codice. --------------- AGGIORNAMENTO (49) La Corte Costituzionale, con sentenza 18-20 dicembre 1979, n. 153 (in G.U. 1a s.s. 29/12/1979, n. 353), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell' art. 595 del codice civile nel testo abrogato dall' art. 196 della legge 19 maggio 1975, n. 151 e dell' art. 599 del codice civile nella parte in cui richiama il predetto art. 595".
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 599 del Codice Civile stabilisce che sono nulle le disposizioni testamentarie fatte a vantaggio di determinate persone incapaci (elencate negli articoli 596, 597 e 598) quando vengono effettuate sotto il nome di un'interposta persona.
Sono considerate interposte persone, per legge, il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati insieme a quest'ultima nel testamento. La norma mira a impedire che l'incapace riceva benefici indiretti attraverso familiari stretti.
A seguito di pronunce della Corte Costituzionale, i richiami agli articoli 592, 593 e 595 (abrogati) sono stati dichiarati illegittimi, pertanto la disposizione si applica oggi solo alle incapacità previste dagli articoli 596 (tutore e protutore), 597 (notaio, testimoni, interprete) e 598 (chi ha scritto o ricevuto il testamento segreto).
Quando si applica
- Un testatore lascia un legato al fratello del proprio tutore incapace, sperando di avvantaggiare indirettamente il tutore stesso.
- Un testatore nomina erede il coniuge del notaio che ha redatto il testamento pubblico, sapendo che il notaio è incapace ai sensi dell'art. 597.
- Un testatore dispone a favore della madre di un testimone presente alla redazione del testamento, per aggirare l'incapacità del testimone.
- Un testatore lascia beni ai discendenti della persona che ha scritto il testamento segreto, la quale è incapace ex art. 598.
- Un testatore, il cui figlio è incapace come protutore, nomina erede il coniuge di quel figlio.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica alle disposizioni fatte direttamente a favore della persona incapace, che sono eventualmente disciplinate dagli articoli specifici sull'incapacità (artt. 591, 596-598).
- Non copre le interposte persone diverse da quelle elencate (padre, madre, discendenti, coniuge), come fratelli, cugini o altri parenti.
- Non riguarda le disposizioni a favore di incapaci previste dagli articoli 592 e 593 (figli riconosciuti o riconoscibili) e 595, poiché tali articoli sono stati abrogati e i relativi richiami dichiarati incostituzionali.
- Non regola la validità formale del testamento, ma solo la nullità di singole disposizioni per interposta persona.
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