Art. 594 Codice Civile

Assegno ai figli nati fuori matrimonio Art. 594

Art. 594 Codice Civile: eredi, legatari e donatari devono un assegno vitalizio ai figli non riconoscibili, se il genitore non ha disposto per loro.

Testo ufficiale Art. 594 Codice Civile — Italia

Assegno ai figli non riconoscibili. Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli di cui all'articolo 279 un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'articolo 580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposta in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno.

  • (40) 223 -------------- AGGIORNAMENTO (40) La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 237, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 580 e 594 del codice civile si applicano anche alle successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge se i diritti dei figli naturali non riconoscibili non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione". -------------- AGGIORNAMENTO (223) Il D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha disposto (con l'art. 83, comma 1, lettere a) e b che "All' articolo 594 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica la parola: "naturali" è sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio"; b) la parola: "naturali" è sostituita dalle seguenti: "nati fuori del matrimonio"".

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 594 del Codice Civile stabilisce che gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti a corrispondere un assegno vitalizio ai figli per i quali non può essere dichiarata la paternità o la maternità. Il pagamento è a carico di ciascun erede, legatario o donatario in proporzione a quanto ha ricevuto dall'eredità o tramite donazione dal genitore defunto.

Questa tutela si applica quando il genitore non ha effettuato donazioni o disposizioni testamentarie in favore di tali figli. Se invece il genitore ha predisposto una disposizione patrimoniale a loro favore, i figli possono decidere di rinunziarvi per chiedere al suo posto l'assegno vitalizio.

Quando si applica

  • Il genitore defunto non ha citato nel testamento il figlio non riconoscibile, e gli eredi devono versargli un assegno vitalizio in proporzione alle loro quote.
  • Un legatario riceve un bene dal defunto ed è tenuto a contribuire alla corresponsione dell'assegno vitalizio per il figlio non riconoscibile.
  • Il figlio non riconoscibile riceve una donazione di modesto valore dal genitore e decide di rinunciarvi per ottenere l'assegno vitalizio a carico di eredi e donatari.

Cosa questo articolo non dice

  • I diritti ereditari diretti dei figli riconosciuti o riconoscibili, regolati dalle norme generali sulla successione legittima.
  • La richiesta dell'assegno nei confronti di soggetti diversi da eredi, legatari e donatari del genitore defunto.

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