Art. 596 Codice Civile

Nullità di lasciti a tutori e protutori - Art. 596

Le disposizioni testamentarie al tutore fatte prima dell'approvazione del conto o dell'estinzione dell'azione sono nulle, salvo per familiari stretti.

Testo ufficiale Art. 596 Codice Civile — Italia

Sono nulle le disposizioni testamentarie della persona sottoposta a tutela in favore del tutore, se fatte dopo la nomina di questo e prima che sia approvato il conto o sia estinta l'azione per il rendimento del conto medesimo, quantunque il testatore sia morto dopo l'approvazione. Questa norma si applica anche al protutore, se il testamento è fatto nel tempo in cui egli sostituiva il tutore. Sono però valide le disposizioni fatte in favore del tutore o del protutore che è ascendente, discendente, fratello, sorella o coniuge del testatore.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo stabilisce la nullità delle disposizioni testamentarie redatte da una persona sottoposta a tutela in favore del proprio tutore. L'incapacità di ricevere scatta dalla nomina del tutore e prosegue fino a quando non viene approvato il conto finale della tutela oppure fino all'estinzione dell'azione per il rendimento del conto stesso. La nullità rimane efficace anche nell'ipotesi in cui il testatore muoia dopo l'approvazione del conto, purché la scheda testamentaria sia stata compilata durante il periodo di divieto.

La medesima limitazione si estende al protutore, ma unicamente nell'ipotesi in cui il testamento sia stato redatto nel periodo di tempo in cui egli sostituiva effettivamente il tutore.

Restano invece valide le disposizioni fatte a favore del tutore o del protutore che sia un familiare stretto del testatore, nello specifico se è un ascendente, un discendente, un fratello, una sorella oppure il coniuge.

Quando si applica

  • Un anziano sottoposto a tutela nomina erede un tutore esterno prima che sia approvato il conto della gestione.
  • Un soggetto tutelato lascia un legato al protutore redatto nel periodo in cui quest'ultimo sostituiva il tutore.
  • Una persona sotto tutela fa una disposizione testamentaria dopo che l'azione per il rendimento del conto si è estinta.

Cosa questo articolo non dice

  • Testamento fatto in favore del tutore prima della sua nomina ufficiale, regolato dalle norme generali dell'art. 591.
  • Disposizioni in favore del notaio che riceve il testamento pubblico, previste dall'art. 597.
  • Lasciti effettuati a favore di persone interposte per aggirare il divieto, disciplinati dall'art. 599.

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