Nullità per chi scrive il testamento segreto – Art. 598
Art. 598: nulle le disposizioni a favore di chi scrive il testamento segreto, salvo approvazione, e a favore del notaio se plico non sigillato.
Sono nulle le disposizioni a favore della persona che ha scritto il testamento segreto, salvo che siano approvate di mano dello stesso testatore o nell'atto della consegna. Sono pure nulle le disposizioni a favore del notaio a cui il testamento segreto è stato consegnato in plico non sigillato.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 598 dichiara nulle le disposizioni testamentarie a favore della persona che materialmente ha scritto il testamento segreto, a meno che il testatore non le abbia approvate di propria mano o al momento della consegna del plico.
Sono altresì nulle le disposizioni a favore del notaio che ha ricevuto il testamento segreto in un plico non sigillato.
La nullità opera automaticamente, senza bisogno di una dichiarazione giudiziale, e riguarda esclusivamente il testamento segreto (art. 604), non le altre forme di testamento.
Quando si applica
- Tizio scrive il testamento segreto di Caio e si nomina erede: la disposizione è nulla, salvo che Caio non l'abbia approvata per iscritto o al momento della consegna.
- Caio consegna al notaio un plico non sigillato contenente il testamento e nomina il notaio legatario: la disposizione è nulla.
- Sempronio scrive il testamento segreto di Lucio e Lucio, al momento della consegna, dichiara espressamente di approvare la disposizione a favore di Sempronio: la disposizione è valida.
- Il notaio riceve il testamento segreto in plico sigillato e viene nominato esecutore testamentario: l'articolo 598 non si applica, perché il plico era sigillato.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica al testamento olografo (art. 602) o al testamento pubblico (art. 603).
- Non riguarda la nullità per incapacità del testatore (art. 591) o del tutore (art. 596).
- Non copre le disposizioni a favore di persone interposte (art. 599).
- Non disciplina la conferma o l'esecuzione volontaria di disposizioni nulle (art. 590).
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