Legato di cosa non esistente nell'asse - Art. 654
Art. 654 c.c.: il legato di cosa particolare o generica del testatore è nullo se la cosa manca alla morte; se presente in quantità minore, vale per quella.
Quando il testatore ha lasciato una sua cosa particolare, o una cosa determinata soltanto nel genere da prendersi dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se la cosa non si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte. Se la cosa si trova nel patrimonio del testatore al tempo della sua morte, ma non nella quantità determinata, il legato ha effetto per la quantità che vi si trova.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 654 si applica ai legati di cose che il testatore intende trarre dal proprio patrimonio. Se la cosa lasciata è una cosa specifica (ad esempio, un quadro) o una cosa determinata solo nel genere (ad esempio, 'un'automobile'), il legato è inefficace se quella cosa non esiste più nel patrimonio al momento della morte del testatore.
Se invece la cosa esiste, ma in quantità inferiore a quella indicata (ad esempio, il testatore ha lasciato 'cento bottiglie' ma ne possiede solo cinquanta), il legato è valido soltanto per la quantità effettivamente presente.
Quando si applica
- Il testatore lascia il suo anello di fidanzamento, ma lo ha venduto prima di morire. Il legato è nullo.
- Il testatore lascia 'cento euro' dalla sua cassaforte, ma alla morte nella cassaforte ci sono solo trenta euro. Il legato vale per trenta euro.
- Il testatore lascia 'il mio orologio Rolex', ma lo ha regalato. Il legato è nullo.
- Il testatore lascia 'un cavallo' (cosa generica) ma non possiede alcun cavallo. Il legato è nullo.
- Il testatore lascia 'dieci libri' dalla sua biblioteca, ma alla morte ne possiede solo tre. Il legato vale per tre.
Cosa questo articolo non dice
- Regola il legato di cosa appartenente a un terzo – è invece l'art. 651.
- Regola il legato di cosa solo in parte del testatore – è l'art. 652.
- Regola il legato di cosa da prendersi da un luogo specifico – è l'art. 655.
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