Legato imposto a un solo erede e rivalsa - Art. 663
Se il testatore pone il legato a carico di un solo erede, risponde solo lui. Se il legato riguarda un bene del coerede, gli altri lo compensano per quota.
Se l'obbligo di adempiere il legato è stato particolarmente imposto a uno degli eredi, questi solo è tenuto a soddisfarlo. Se è stata legata una cosa propria di un coerede, i coeredi sono tenuti a compensarlo del valore di essa con danaro o con beni ereditari, in proporzione della loro quota ereditaria, quando non consta una contraria volontà del testatore.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
In linea generale la prestazione del legato grava su tutti gli eredi in proporzione alle rispettive quote. L'articolo 663 stabilisce la deroga a questo principio: il testatore può disporre che l'obbligo di adempiere il legato ricada esclusivamente su uno soltanto degli eredi, esonerando del tutto i coeredi.
La norma contempla anche il caso in cui oggetto del legato sia un bene di proprietà esclusiva di uno dei coeredi. In questo caso, l'erede proprietario è tenuto a trasferire il bene o a darne esecuzione, ma ha diritto a essere compensato dagli altri coeredi.
Il conguaglio dovuto dagli altri coeredi viene calcolato in proporzione alle rispettive quote ereditarie e può avvenire mediante somma di denaro oppure con altri beni compresi nell'asse ereditario, salvo che il testatore abbia espresso una diversa volontà nel testamento.
Quando si applica
- Il testamento prevede espressamente che soltanto il figlio primogenito debba versare una somma periodica al legatario
- Il testatore assegna a un terzo un bene di proprietà esclusiva di uno dei coeredi
- Un coerede trasferisce al legatario un proprio immobile e chiede agli altri eredi il conguaglio in denaro in proporzione alle quote ereditarie
Cosa questo articolo non dice
- La ripartizione automatica dei legati tra tutti i coeredi quando il testatore non dispone nulla (materia regolata dall'Art. 662)
- Il legato di un bene appartenente a un legatario anziché a un coerede (disciplinato dall'Art. 656)
- Il carico delle spese generali necessarie per la prestazione del legato (disciplinato dall'Art. 672)
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