Art. 728 Codice Civile

Equivalente in danaro per quote ineguali – Art. 728

L'art. 728 c.c. stabilisce che l'ineguaglianza in natura delle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro, senza necessità di vendere i beni.

Testo ufficiale Art. 728 Codice Civile — Italia

L'ineguaglianza in natura nelle quote ereditarie si compensa con un equivalente in danaro.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando nella divisione di un'eredità le porzioni di beni assegnate a ciascun erede non hanno lo stesso valore (ad esempio una casa contro un terreno), la differenza viene saldata con una somma di denaro. Questa regola evita di dover dividere fisicamente ogni bene o di venderlo all'asta.

Il termine "in natura" significa che i beni stessi (immobili, mobili, crediti) costituiscono la quota, non il loro controvalore in denaro. Il conguaglio in danaro serve appunto a riequilibrare il valore delle quote quando l'assegnazione dei beni non è perfettamente uguale.

Quando si applica

  • A un erede viene assegnata una casa di valore maggiore rispetto alla sua quota legittima; paga la differenza in contanti agli altri eredi.
  • Dopo la stima dei beni, un erede riceve un appartamento e un altro un terreno; il valore del terreno è inferiore: l'erede che ha ricevuto di più versa un conguaglio.
  • In una successione con più immobili, le porzioni vengono formate in modo da dare a ciascun erede un insieme di beni; le differenze di valore sono compensate in denaro.
  • Un erede riceve l'azienda di famiglia, mentre gli altri ricevono beni mobili; l'erede che ha ottenuto l'azienda paga un conguaglio per pareggiare il valore delle quote.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina la divisione di beni indivisibili (come una singola casa non comodamente divisibile), che è regolata dagli articoli 720 e 721.
  • Non riguarda il diritto di prelazione tra eredi (art. 732), che consente a un erede di acquistare la quota di un altro prima della vendita a terzi.
  • Non si applica alla collazione, cioè all'obbligo di conferire donazioni ricevute in vita dal defunto (artt. 724, 737 e seguenti).
  • Non stabilisce come determinare il valore dei beni; la stima è disciplinata dall'articolo 726.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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