Formazione porzioni ereditarie: Art. 727
L'art. 727 c.c. impone di formare porzioni ereditarie proporzionali con beni omogenei, evitando per quanto possibile di frazionare biblioteche e collezioni.
Salvo quanto è disposto dagli articoli 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota. Si deve tuttavia evitare, per quanto è possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno un'importanza storica, scientifica o artistica.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Nella divisione ereditaria, le porzioni spettanti a ciascun erede devono essere formate previa valutazione economica dei beni. Ogni porzione deve contenere, in proporzione alla quota, una quantità di beni mobili, immobili e crediti della stessa natura e qualità.
Fanno eccezione le regole speciali per gli immobili indivisibili previste dagli articoli 720 e 722. Inoltre, la norma stabilisce che occorre evitare, per quanto è possibile, di dividere o smembrare biblioteche, gallerie d'arte o collezioni d'interesse storico, scientifico o artistico.
La composizione in natura dei lotti mira a garantire che ogni coerede riceva una quota omogenea del patrimonio, senza che ad alcuno vengano attribuiti esclusivamente beni di una sola specie.
Quando si applica
- La suddivisione di un patrimonio tra i coeredi componendo lotti che includono sia beni mobili che immobili della medesima natura.
- L'assegnazione proporzionale di crediti del defunto unitamente ad altri beni dell'asse ereditario.
- La formazione di porzioni in presenza di una collezione d'arte o di una biblioteca storica, cercando di evitarne la divisione tra i coeredi per quanto possibile.
Cosa questo articolo non dice
- La gestione di un singolo immobile non comodamente divisibile, regolata dall'art. 720.
- La tutela dei beni indivisibili nell'interesse della produzione nazionale, disciplinata dall'art. 722.
- La vendita all'asta dei beni o la determinazione dei conguagli in denaro tra i coeredi.
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