Art. 747 Codice Civile

Collazione per imputazione: valore immobile (Art. 747)

Art. 747 c.c.: per la collazione per imputazione di un immobile donato, il valore da imputare è quello al momento dell'apertura della successione.

Testo ufficiale Art. 747 Codice Civile — Italia

La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo dell'aperta successione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La collazione per imputazione è il meccanismo con cui un erede, che ha ricevuto dal defunto una donazione in vita, deve 'riportare' il valore di quel bene nella massa ereditaria, ma non il bene fisico. L'articolo 747 fissa il momento di valutazione: non quando la donazione è stata fatta, ma quando la successione si apre, cioè alla morte del donante. Questo vale solo per gli immobili (fabbricati, terreni).

Il valore da imputare è dunque quello di mercato al giorno del decesso, indipendentemente da quanto valesse al momento della donazione. Se l'immobile è stato migliorato o deteriorato dopo la donazione, altre norme (artt. 748 e 749) regolano come tenerne conto. La disposizione si applica agli eredi tenuti alla collazione (figli, discendenti, coniuge) e si distingue dalla collazione in natura (art. 746), in cui si restituisce il bene stesso.

Quando si applica

  • Un padre dona una casa a un figlio molti anni prima di morire; alla morte del padre, il figlio deve imputare il valore attuale della casa, non quello al momento della donazione.
  • Un terreno donato a un nipote viene poi edificato; alla morte del donante, l'erede imputa il valore del terreno (con gli eventuali miglioramenti) alla data della successione.
  • L'immobile donato è stato venduto dall'erede prima della successione; il valore da imputare è comunque quello al momento dell'apertura della successione, non il prezzo di vendita.
  • Un immobile ricevuto in donazione da un coniuge è soggetto a collazione per imputazione solo nei limiti previsti dall'art. 738.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica ai beni mobili (denaro, gioielli, ecc.), per i quali vale la regola dell'art. 750 (collazione di mobili).
  • Non stabilisce il valore al momento della donazione, come talvolta si crede erroneamente; il valore di riferimento è quello al momento della successione.
  • Non riguarda la collazione in natura (restituzione del bene stesso), che è disciplinata dall'art. 746.
  • Non indica come calcolare il valore in caso di miglioramenti o deterioramenti; a ciò provvedono gli artt. 748 e 749.

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