Perimento della cosa donata: Art. 744
La cosa donata perita per causa non imputabile al donatario non è soggetta a collazione: il donatario non deve conferire il valore alla massa ereditaria.
Non è soggetta a collazione la cosa perita per causa non imputabile al donatario.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Se il bene ricevuto in donazione è andato distrutto, perso o comunque perito senza che il donatario ne abbia colpa, quel bene non deve essere messo in comune nella divisione ereditaria (collazione). In pratica, il donatario non deve 'restituire' il valore del bene perito agli altri eredi. La norma si riferisce solo alla collazione, non ad altri istituti come la riduzione per lesione di legittima.
La collazione è l'obbligo di conferire alla massa ereditaria i beni ricevuti in donazione dal defunto, per garantire una divisione equa tra gli eredi legittimari. Questa norma fa eccezione: se la cosa è perita per caso fortuito o forza maggiore, senza colpa del donatario, tale obbligo viene meno.
La norma non specifica cosa succede se il bene è perito per colpa del donatario o se è stato alienato: in quei casi, il valore deve essere conferito secondo le regole generali della collazione.
Quando si applica
- Una persona riceve in donazione un quadro dal padre. Il quadro viene distrutto da un incendio causato da un fulmine. Alla morte del padre, il figlio non dovrà conferire il valore del quadro alla massa ereditaria.
- Un nonno dona al nipote un'automobile. L'auto viene rubata e non viene mai ritrovata. Il nipote, alla morte del nonno, non deve includere il valore dell'auto nella collazione.
- Una zia dona alla nipote una casa al mare. La casa crolla a causa di una frana naturale. La nipote non dovrà conferire il valore dell'immobile.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica se il donatario ha venduto la cosa: in quel caso si applicano le regole sulla collazione dei beni alienati (artt. 746 e seguenti).
- Non si applica se la cosa perisce per colpa del donatario: in tal caso il valore deve essere conferito.
- Non riguarda il caso in cui il bene sia perito dopo la morte del donante: la norma si riferisce al perimento avvenuto prima della morte, nel periodo in cui la donazione è efficace.
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