Collazione immobili: rendere o imputare - Art. 746
Art. 746: l'erede tenuto alla collazione di un immobile può scegliere se restituirlo in natura o imputarne il valore. Se alienato o ipotecato, solo imputazione.
La collazione di un bene immobile si fa o col rendere il bene in natura o con l'imputarne il valore alla propria porzione, a scelta di chi conferisce. Se l'immobile è stato alienato o ipotecato, la collazione si fa soltanto con l'imputazione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
La collazione è l'istituto che obbliga alcuni eredi (come i figli) a conferire alla massa ereditaria i beni ricevuti in donazione dal defunto, per garantire la parità di trattamento tra i coeredi. Questo articolo riguarda la collazione dei beni immobili.
L'erede che ha ricevuto un immobile in donazione può scegliere se restituire l'immobile stesso in natura, oppure imputare il suo valore alla propria porzione ereditaria, riducendo così quanto riceverà dalla divisione. La scelta spetta a chi conferisce, non agli altri eredi.
Se l'immobile donato è stato alienato (venduto) o ipotecato dal donatario prima dell'apertura della successione, la restituzione in natura non è più possibile. In questo caso la collazione avviene soltanto mediante imputazione del valore.
Quando si applica
- Un erede ha ricevuto in donazione un appartamento dal padre. Alla morte del padre, l'erede decide di tenere l'appartamento e imputarne il valore alla sua quota ereditaria.
- Un erede ha ricevuto un terreno, ma lo ha venduto prima della morte del donante. Non può restituire il terreno in natura, quindi deve imputarne il valore.
- Un erede ha ricevuto una casa e l'ha ipotecata per ottenere un prestito. Non può restituire la casa libera, quindi la collazione avviene solo per imputazione.
- Un erede ha ricevuto un immobile e lo ha ancora in proprietà. Sceglie di restituirlo in natura, cioè di trasferirlo agli altri eredi per la divisione.
Cosa questo articolo non dice
- L'articolo non si applica ai beni mobili (come denaro o autoveicoli), che sono regolati dall'art. 750 e 751.
- Non disciplina la scelta dell'erede tra restituzione e imputazione se il bene è perito (art. 744).
- Non riguarda il diritto degli altri eredi di pretendere la restituzione in natura: la scelta è del conferente.
- Non stabilisce come calcolare il valore dell'immobile, che è determinato secondo le norme generali.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 746 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.