Art. 745 Codice Civile

Decorrenza frutti e interessi per collazione - Art. 745

Secondo l'Art. 745, i frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione sono dovuti solo dal giorno dell'apertura della successione.

Testo ufficiale Art. 745 Codice Civile — Italia

I frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo stabilisce il momento dal quale i frutti (naturali o civili) e gli interessi sulle somme oggetto di collazione diventano dovuti alla massa ereditaria. La collazione è l'obbligo di conferire nell'asse ereditario le donazioni ricevute in vita dal defunto, per garantire una ripartizione equa tra gli eredi.

Secondo la norma, i frutti delle cose donate e gli interessi sulle somme donate non devono essere restituiti per il periodo anteriore alla morte del donante. L'obbligo decorre esclusivamente dal giorno in cui si apre la successione, cioè dal decesso del de cuius. Ciò significa che il donatario conserva i frutti e gli interessi maturati prima di tale data.

La disposizione si applica indipendentemente dalla natura dei beni (immobili, mobili, denaro) e dal tipo di frutti (canoni di locazione, frutti naturali, interessi bancari, ecc.). Non regola invece la quantificazione dei frutti o le modalità di collazione, che sono disciplinate dagli articoli successivi.

Quando si applica

  • Un figlio ha ricevuto in donazione un appartamento dal padre. Il padre muore. Il figlio deve conferire l'appartamento alla massa ereditaria. I canoni di locazione percepiti prima della morte del padre restano al figlio; quelli successivi vanno alla massa.
  • Un coniuge ha ricevuto una somma di denaro in donazione. Alla morte del donante, gli interessi su quella somma sono dovuti alla massa solo dal giorno del decesso, non da prima.
  • Un discendente ha ricevuto un terreno agricolo in donazione. I frutti naturali (raccolti) maturati prima della morte del donante sono di proprietà del donatario; quelli maturati dopo devono essere conferiti.
  • Un erede ha ricevuto un credito con interessi. Alla morte del debitore originario, gli interessi maturati successivamente all'apertura della successione sono soggetti a collazione.

Cosa questo articolo non dice

  • La collazione dei frutti maturati prima della morte del de cuius: l'articolo esclude che siano dovuti, ma non dice nulla sulla loro proprietà definitiva.
  • La determinazione del valore dei frutti o degli interessi: l'articolo non specifica come calcolarli, rinviando ad altre norme (es. art. 748, 749).
  • La collazione di beni diversi dai frutti e interessi (es. immobili, mobili, denaro): l'articolo riguarda solo la decorrenza degli accessori, non l'obbligo di conferire il bene principale.
  • Il pagamento degli interessi sui debiti ereditari: l'articolo si applica solo alle somme soggette a collazione, non ai debiti passivi dell'eredità.

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