Art. 751 Codice Civile

Collazione del denaro donato: Art. 751

La collazione del denaro donato avviene prelevando meno denaro dall'eredità. Se non basta, si prelevano beni mobili o immobili ereditari.

Testo ufficiale Art. 751 Codice Civile — Italia

La collazione del danaro donato si fa prendendo una minore quantità del danaro che si trova nell'eredità, secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all'epoca dell'aperta successione. Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro danaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Quando una persona riceve una donazione in denaro dal defunto mentre era in vita, al momento di dividere l'eredità deve tenere conto di quella somma. Questo meccanismo si chiama collazione e serve a riequilibrare i rapporti tra i coeredi.

La regola generale stabilisce che l'erede che ha ricevuto il denaro dona preleva una quantità minore del denaro contante presente nell'eredità. Il calcolo viene fatto secondo il valore legale della valuta al momento dell'apertura della successione.

Se il denaro presente nell'eredità non è sufficiente a compensare gli altri eredi e chi ha ricevuto la donazione non vuole versare altro denaro o titoli dello Stato, gli altri coeredi soddisfano i loro diritti prelevando beni mobili o immobili dall'eredità, in proporzione alle proprie quote.

Quando si applica

  • Un genitore ha donato una somma di denaro a un figlio quando era in vita e alla sua morte lascia un conto corrente da dividere tra tutti i figli.
  • Il denaro liquido presente nell'asse ereditario non basta a compensare gli altri eredi e l'erede donatario decide di conferire titoli dello Stato.
  • I contanti ereditari non sono sufficienti per pareggiare la donazione ricevuta e l'erede non intende versare denaro proprio, rendendo necessario il prelievo di immobili ereditari.
  • Si deve valutare la somma donata in un'epoca antecedente tenendo conto della valuta legalmente sostituita al momento della morte del defunto.

Cosa questo articolo non dice

  • La restituzione o l'imputazione di un immobile regalato dal defunto, governata dalla disciplina della collazione degli immobili.
  • La gestione dei frutti e degli interessi maturati sul denaro a partire dall'apertura della successione.
  • Le spese sostenute dal defunto per il mantenimento, l'istruzione o le nozze dei discendenti, che sono escluse dalla collazione.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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