Ripartizione debiti ereditari - Art. 752
Art. 752: gli eredi contribuiscono ai debiti ereditari in proporzione alle quote, salvo volontà contraria del testatore.
I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa disposizione regola la ripartizione dei debiti e dei pesi ereditari tra i coeredi. Ciascun erede deve contribuire al pagamento in proporzione alla propria quota ereditaria, a meno che il testatore non abbia stabilito una diversa ripartizione nel testamento.
Per 'pesi ereditari' si intendono gli oneri e le spese connesse all'eredità, come le imposte di successione o le spese funerarie. La regola si applica automaticamente, ma il testatore può derogarvi stabilendo una diversa proporzione o esonerando alcuni eredi.
Quando si applica
- Un erede con quota maggiore paga un debito fiscale e chiede il rimborso proporzionale all'altro erede.
- Il testatore dispone che un erede sia esonerato dal pagamento dei debiti, quindi gli altri eredi devono pagare in proporzione alle loro quote.
- Due eredi, dopo aver accettato l'eredità, si trovano a dover pagare un debito ereditario e ognuno paga in base alla propria quota.
- Tre coeredi ereditano in parti uguali; uno paga l'intero debito e poi chiede il rimborso per due terzi agli altri due.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica ai legati, che sono regolati dall'articolo 756.
- Non stabilisce l'ordine di pagamento dei debiti tra eredi e creditori.
- Non riguarda la divisione dei beni ereditari, ma solo la contribuzione ai debiti.
- Non prevede sanzioni per il mancato pagamento da parte di un coerede.
Articoli collegati
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.
Questa pagina riporta il testo dell'art. 752 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.