Art. 752 Codice Civile

Ripartizione debiti ereditari - Art. 752

Art. 752: gli eredi contribuiscono ai debiti ereditari in proporzione alle quote, salvo volontà contraria del testatore.

Testo ufficiale Art. 752 Codice Civile — Italia

I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Questa disposizione regola la ripartizione dei debiti e dei pesi ereditari tra i coeredi. Ciascun erede deve contribuire al pagamento in proporzione alla propria quota ereditaria, a meno che il testatore non abbia stabilito una diversa ripartizione nel testamento.

Per 'pesi ereditari' si intendono gli oneri e le spese connesse all'eredità, come le imposte di successione o le spese funerarie. La regola si applica automaticamente, ma il testatore può derogarvi stabilendo una diversa proporzione o esonerando alcuni eredi.

Quando si applica

  • Un erede con quota maggiore paga un debito fiscale e chiede il rimborso proporzionale all'altro erede.
  • Il testatore dispone che un erede sia esonerato dal pagamento dei debiti, quindi gli altri eredi devono pagare in proporzione alle loro quote.
  • Due eredi, dopo aver accettato l'eredità, si trovano a dover pagare un debito ereditario e ognuno paga in base alla propria quota.
  • Tre coeredi ereditano in parti uguali; uno paga l'intero debito e poi chiede il rimborso per due terzi agli altri due.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica ai legati, che sono regolati dall'articolo 756.
  • Non stabilisce l'ordine di pagamento dei debiti tra eredi e creditori.
  • Non riguarda la divisione dei beni ereditari, ma solo la contribuzione ai debiti.
  • Non prevede sanzioni per il mancato pagamento da parte di un coerede.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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