Pagamento debiti ipotecari e rivalsa - Art. 754
Gli eredi pagano i debiti ereditari pro quota e per l'intero se c'e' ipoteca, con diritto di rivalsa verso i coeredi ex Art. 754 del Codice Civile.
Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l'intero. Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi soltanto la parte per cui essi devono contribuire a norma dell'articolo 752, quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori. Il coerede conserva la facoltà di chiedere il pagamento del credito a lui personale e garantito da ipoteca, non diversamente da ogni altro creditore, detratta la parte che deve sopportare come coerede.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Nei confronti dei creditori del defunto, ciascun erede e tenuto a pagare i debiti ereditari soltanto in proporzione alla propria quota di eredita. Tuttavia, se un debito e garantito da ipoteca su un bene ereditario, il creditore ipotecario puo pretendere il pagamento dell'intero importo dall'erede che possiede quel bene.
Il coerede che si trova a pagare una somma superiore alla quota a suo carico, per esempio per evitare l'espropriazione dell'immobile ipotecato, ha il diritto di chiedere agli altri coeredi il rimborso della parte che spetta a ciascuno di loro. Tale diritto di rivalsa si applica secondo le regole stabilite dall'articolo 752, anche nel caso in cui chi ha pagato sia subentrato nei diritti del creditore.
Se un erede era gia creditore personale del defunto con garanzia ipotecaria, egli mantiene la facolta di esigere il saldo del proprio credito verso l'eredita, al pari di qualsiasi altro creditore, sottraendo soltanto la quota che gli compete in qualita di coerede.
Quando si applica
- Un creditore ipotecario chiede a un solo erede il pagamento totale del debito garantito dall'immobile ereditato.
- Un coerede versa l'intero importo dell'ipoteca gravante sul bene ereditato per bloccare l'esecuzione immobiliare e agisce in rivalsa verso gli altri coeredi.
- Un erede che vanta un credito ipotecario verso il defunto chiede la somma dovuta detraendo la quota di debito che gli spetta come erede.
Cosa questo articolo non dice
- L'esenzione dei legatari dal pagamento dei debiti ereditari.
- La suddivisione dei debiti ereditari nei rapporti interni tra coeredi in assenza di garanzia ipotecaria, disciplinata dall'articolo 752.
- L'insolvibilita del coerede nel pagamento della quota di debito ipotecario.
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.
Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.
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