Esenzione del legatario dai debiti ereditari - Art. 756
Il legatario non paga i debiti ereditari, salvo azione ipotecaria e diritto di separazione. Se paga, subentra nei diritti del creditore contro gli eredi.
Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato e l'esercizio del diritto di separazione; ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Chi riceve un legato (un bene specifico) da un'eredità non è obbligato a pagare i debiti del defunto. Questa regola ha due eccezioni: se sul bene legato c'era un'ipoteca, il creditore può agire contro di esso; inoltre il creditore può esercitare il diritto di separazione per sottrarre il bene dalla massa ereditaria.
Se il legatario paga volontariamente il debito che gravava sul bene, subentra nei diritti del creditore originario e può chiedere il rimborso agli eredi.
Quando si applica
- Una persona riceve in eredità un appartamento (legato) su cui il defunto aveva un'ipoteca. Il legatario non è tenuto a pagare il debito, ma la banca può pignorare l'appartamento.
- Un legatario paga il debito ipotecario per evitare la vendita forzata del bene ricevuto. Dopo il pagamento, può chiedere agli eredi il rimborso.
- Un creditore del defunto, non soddisfatto dagli eredi, esercita il diritto di separazione sul bene legato per soddisfarsi sul suo valore.
- Il legatario di un terreno agricolo ipotecato subisce l'azione ipotecaria e perde il bene, ma non ha alcun obbligo personale di pagare il debito.
Cosa questo articolo non dice
- Non regola il caso in cui il legatario sia anche erede: la responsabilità per i debiti è regolata dalle norme sugli eredi (artt. 752-755).
- Non disciplina la sorte dei debiti non garantiti da ipoteca sul bene legato: i creditori possono agire solo sugli altri beni ereditari (art. 752).
Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.
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