Art. 757 Codice Civile

Diritto dell'erede sulla propria quota - Art. 757

Art. 757: ogni coerede è successore esclusivo dei beni della sua quota e si considera mai proprietario degli altri beni ereditari.

Testo ufficiale Art. 757 Codice Civile — Italia

Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all'incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 757 introduce una finzione giuridica: ogni coerede è considerato successore esclusivo e immediato solo per i beni che compongono la sua quota o che gli sono pervenuti dalla successione, anche se acquistati all'incanto. Questo significa che, ai fini della legge, si presume che il coerede non abbia mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.

Questa norma è rilevante per la garanzia tra coeredi (articolo 758) e per la divisione ereditaria. Ad esempio, se un coerede subisce l'evizione di un bene della sua quota, non può rivalersi sugli altri beni ereditari perché non è mai stato considerato loro proprietario. La disposizione si applica anche agli acquisti all'incanto, cioè quando un bene ereditario viene venduto all'asta tra i coeredi.

Quando si applica

  • Un coerede vende la sua quota a un terzo: l'acquirente subentra nella posizione giuridica del coerede, come se avesse ereditato direttamente quei beni.
  • Un coerede scopre un vizio occulto in un immobile ricevuto in eredità: non può chiedere garanzia agli altri coeredi per i beni delle loro quote.
  • Durante la divisione, un bene viene aggiudicato all'incanto a un coerede: per quell'acquisto, il coerede è considerato successore immediato di quel bene.
  • Un coerede muore dopo la divisione: i suoi eredi subentrano nella sua quota, ma non hanno diritto sui beni delle altre quote.

Cosa questo articolo non dice

  • La ripartizione dei debiti ereditari (disciplinata dall'articolo 752).
  • La garanzia tra coeredi per i beni della quota (articolo 758).
  • La collazione dei beni (articoli 746-751).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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