Stima dei beni per lesione nella divisione - Art. 766
Per accertare la lesione nella divisione ereditaria, i beni sono stimati secondo il loro stato e valore al momento della divisione (Art. 766).
Per conoscere se vi è lesione si procede alla stima dei beni secondo il loro stato e valore al tempo della divisione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo stabilisce il momento temporale da usare per valutare i beni quando si deve verificare se un erede ha ricevuto una quota inferiore a quella spettante (lesione). La stima deve basarsi sullo stato e sul valore che i beni avevano al tempo in cui la divisione viene effettuata, non al momento dell'apertura della successione o a un altro momento.
La disposizione si applica alle divisioni ereditarie e serve a determinare se ricorrono i presupposti per chiedere la rescissione per lesione (Art. 763). Il valore di riferimento è quello del giorno della divisione, indipendentemente da variazioni successive o precedenti.
Quando si applica
- Tre eredi dividono un appartamento e un terreno: per verificare se uno di loro è stato leso, si valuta l'appartamento e il terreno al prezzo che avevano il giorno della divisione, non a quello della morte del defunto.
- Un coerede impugna la divisione per lesione: il tribunale ordina una perizia che stimi i beni alla data dell'atto di divisione.
- Un immobile ereditario viene danneggiato da un incendio dopo la divisione: tale danno non incide sulla stima per la lesione, perché la valutazione si riferisce al momento della divisione.
- Un coerede sostiene che la sua quota è inferiore a un quarto del valore totale: la stima per accertare la lesione si fa con riferimento allo stato e al valore dei beni al tempo della divisione.
Cosa questo articolo non dice
- Non regola la stima per la lesione quando la divisione riguarda beni diversi dall'eredità (es. divisione di comunione legale tra coniugi): per quelle si applicano altre norme.
- Non stabilisce il metodo di valutazione (es. se usare il valore di mercato, il valore catastale, ecc.): dice solo che si deve stimare lo stato e il valore al momento della divisione.
- Non indica quale sia la soglia di lesione che dà diritto alla rescissione: quella è fissata dall'Art. 763.
- Non si occupa della stima dei beni in caso di vendita della quota ereditaria da parte di un coerede (Art. 765).
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