Art. 767 Codice Civile

Facoltà del coerede di dare il supplemento - Art. 767

Il coerede contro cui è promossa l'azione di rescissione può troncarne il corso dando il supplemento in danaro o natura. Art. 767

Testo ufficiale Art. 767 Codice Civile — Italia

Il coerede contro il quale è promossa l'azione di rescissione può troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all'attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 767 del Codice Civile dà a un coerede citato in giudizio per la rescissione della divisione ereditaria un modo per bloccare la causa. Se l'attore e gli altri coeredi che si sono associati chiedono la rescissione, il coerede convenuto può versare un supplemento — in denaro o in beni — per colmare la differenza sulla sua porzione. Una volta pagato, il procedimento si estingue e non si procede a una nuova divisione.

Il supplemento serve a eliminare la lesione che l'attore lamenta. La legge non specifica come si calcoli l'importo, ma il coerede ha la scelta tra danaro e beni in natura. Questo meccanismo evita che la divisione già fatta venga rifatta.

Quando si applica

  • Un coerede ritiene che la sua quota sia stata lesa per oltre un quarto e chiede la rescissione; il coerede convenuto versa il supplemento in contanti per fermare il giudizio.
  • Durante il processo di rescissione, il coerede convenuto offre un immobile aggiuntivo per colmare la differenza, evitando così la nuova divisione.
  • Più coeredi si uniscono all'attore nell'azione; il convenuto paga a ciascuno la parte di supplemento loro spettante.
  • Il coerede convenuto, dopo aver ricevuto la notifica, deposita l'importo stimato del supplemento presso il tribunale per estinguere la lite.
  • L'attore accetta il supplemento in natura (ad esempio un bene ereditario non diviso) e la causa si chiude senza ulteriori accertamenti.

Cosa questo articolo non dice

  • Non disciplina il diritto del coerede di chiedere la rescissione per lesione: questo è regolato dall'articolo 763.
  • Non riguarda la garanzia tra coeredi in caso di evizione – se un coerede perde un bene ricevuto, si applica l'articolo 759.
  • Non si applica alle divisioni già concluse che non siano oggetto di azione di rescissione; per l'annullamento per vizi del consenso vedi l'articolo 761.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 767 del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile