Facoltà del coerede di dare il supplemento - Art. 767
Il coerede contro cui è promossa l'azione di rescissione può troncarne il corso dando il supplemento in danaro o natura. Art. 767
Il coerede contro il quale è promossa l'azione di rescissione può troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all'attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
L'articolo 767 del Codice Civile dà a un coerede citato in giudizio per la rescissione della divisione ereditaria un modo per bloccare la causa. Se l'attore e gli altri coeredi che si sono associati chiedono la rescissione, il coerede convenuto può versare un supplemento — in denaro o in beni — per colmare la differenza sulla sua porzione. Una volta pagato, il procedimento si estingue e non si procede a una nuova divisione.
Il supplemento serve a eliminare la lesione che l'attore lamenta. La legge non specifica come si calcoli l'importo, ma il coerede ha la scelta tra danaro e beni in natura. Questo meccanismo evita che la divisione già fatta venga rifatta.
Quando si applica
- Un coerede ritiene che la sua quota sia stata lesa per oltre un quarto e chiede la rescissione; il coerede convenuto versa il supplemento in contanti per fermare il giudizio.
- Durante il processo di rescissione, il coerede convenuto offre un immobile aggiuntivo per colmare la differenza, evitando così la nuova divisione.
- Più coeredi si uniscono all'attore nell'azione; il convenuto paga a ciascuno la parte di supplemento loro spettante.
- Il coerede convenuto, dopo aver ricevuto la notifica, deposita l'importo stimato del supplemento presso il tribunale per estinguere la lite.
- L'attore accetta il supplemento in natura (ad esempio un bene ereditario non diviso) e la causa si chiude senza ulteriori accertamenti.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina il diritto del coerede di chiedere la rescissione per lesione: questo è regolato dall'articolo 763.
- Non riguarda la garanzia tra coeredi in caso di evizione – se un coerede perde un bene ricevuto, si applica l'articolo 759.
- Non si applica alle divisioni già concluse che non siano oggetto di azione di rescissione; per l'annullamento per vizi del consenso vedi l'articolo 761.
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