Obbligo di liquidazione dei legittimari – Art. 768-quater
Art. 768-quater: coniuge e legittimari devono partecipare. Assegnatari liquidano con somma pari a legittima (art. 536 ss.) o in natura. No collazione/riduzione.
Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore. Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura. I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l'assegnazione può essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purché vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti. Quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il contratto di trasferimento dell'azienda (patto di famiglia) richiede la partecipazione del coniuge e di tutti coloro che sarebbero legittimari se l'imprenditore morisse in quel momento.
Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti con una somma corrispondente al valore della loro quota di legittima (calcolata secondo gli articoli 536 e seguenti), a meno che questi non vi rinuncino. Le parti possono concordare che la liquidazione avvenga in natura, cioè con beni anziché denaro.
I beni assegnati ai partecipanti non assegnatari sono imputati alla loro quota di legittima. L'assegnazione può avvenire anche con un successivo contratto collegato al primo, purché vi partecipino gli stessi soggetti o i loro sostituti. Quanto ricevuto non è soggetto a collazione (riunione fittizia delle donazioni) né a riduzione (taglio delle disposizioni lesive della legittima).
Quando si applica
- Un imprenditore stipula un patto di famiglia con la figlia per cederle l'azienda; la moglie e gli altri figli (legittimari) devono firmare il contratto.
- Dopo la stipula, l'assegnatario deve pagare agli altri figli una somma pari al valore della loro legittima, a meno che rinuncino.
- Il contratto prevede che, invece del denaro, vengano assegnati un immobile e un terreno come liquidazione in natura.
- Un legittimario che riceve un appartamento vede quel valore imputato alla sua quota di legittima, riducendo quanto potrà pretendere dall'eredità.
- Con un successivo contratto collegato, la moglie riceve un'altra proprietà, con la partecipazione di tutti i soggetti originari.
Cosa questo articolo non dice
- Non disciplina la forma del patto di famiglia (v. art. 768-ter).
- Non si applica ai vizi del consenso, trattati dall'art. 768-quinquies.
- Non riguarda lo scioglimento del patto (art. 768-septies) o i rapporti con i terzi (art. 768-sexies).
- Non definisce la nozione di legittimari, che va trovata negli articoli 536 e seguenti del Codice Civile.
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