Art. 768-octies Codice Civile

Controversie: conciliazione obbligatoria - Art. 768-octies

Le controversie sui patti di famiglia devono essere sottoposte a conciliazione preliminare presso organismi ex art.38 d.lgs.5/2003.

Testo ufficiale Art. 768-octies Codice Civile — Italia

Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 .

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

Leggi questo articolo sulla fonte ufficiale →

Cosa dice, in parole semplici

Questo articolo riguarda le controversie che nascono dalle disposizioni sui patti di famiglia (articoli da 768-bis a 768-septies). Tali liti devono essere prima sottoposte a un tentativo obbligatorio di conciliazione presso uno degli organismi indicati dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

La conciliazione è un passaggio preliminare necessario prima di poter adire il giudice. La norma non disciplina il procedimento di conciliazione stesso, ma stabilisce solo l'obbligo di tentarlo.

Quando si applica

  • Disputa tra il disponente e un discendente circa la validità del patto di famiglia per vizi del consenso.
  • Disaccordo tra gli eredi sulla valutazione dei beni conferiti nel patto.
  • Reclamo di un terzo che ritiene violati i propri diritti dal patto di famiglia (rapporti con i terzi).
  • Richiesta di scioglimento del patto di famiglia ai sensi dell'articolo 768-septies.
  • Controversia sulla forma del patto, ad esempio per mancanza della scrittura privata autenticata.

Cosa questo articolo non dice

  • Liti ereditarie ordinarie che non coinvolgono un patto di famiglia (es. divisione semplice dell'asse ereditario).
  • Controversie su donazioni comuni non rientranti nel regime del patto di famiglia (articoli 769 e seguenti).
  • Il procedimento di conciliazione vero e proprio, regolato dal d.lgs. 5/2003 e non dal presente articolo.
  • Le fasi successive al tentativo di conciliazione, come il giudizio ordinario davanti al tribunale.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

Racconta cosa sta succedendo. Un mediatore neutrale ascolta la tua versione e quella dell'altra parte, e vi accompagna a un accordo scritto. Nella configurazione avanzata puoi chiedere che la decisione sia motivata sul Codice Civile italiano.

È con

Oppure apri direttamente una sessione e invita l'altra parte.

Copiamo questo testo dalla fonte ufficiale e lo ricontrolliamo a ogni caricamento della pagina, ma non possiamo garantire che sia completo, aggiornato o privo di errori, e non ci assumiamo alcuna responsabilità per l'affidamento che vi si faccia. Una modifica può avere effetto prima che il testo coordinato la recepisca. Il testo del pubblicatore è collegato qui sotto: in caso di divergenza, fa fede quello ufficiale.

Questa pagina riporta il testo dell'art. 768-octies del Codice Civile in vigore alla data indicata e ne spiega il contenuto in termini generali. Non è un parere legale e non tiene conto delle circostanze del tuo caso, che possono cambiare completamente la risposta. Per una controversia in corso, per i termini di decadenza e prima di qualsiasi iniziativa giudiziaria, rivolgiti a un avvocato.

← Tutti gli articoli del Codice Civile