Controversie: conciliazione obbligatoria - Art. 768-octies
Le controversie sui patti di famiglia devono essere sottoposte a conciliazione preliminare presso organismi ex art.38 d.lgs.5/2003.
Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 .
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo riguarda le controversie che nascono dalle disposizioni sui patti di famiglia (articoli da 768-bis a 768-septies). Tali liti devono essere prima sottoposte a un tentativo obbligatorio di conciliazione presso uno degli organismi indicati dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
La conciliazione è un passaggio preliminare necessario prima di poter adire il giudice. La norma non disciplina il procedimento di conciliazione stesso, ma stabilisce solo l'obbligo di tentarlo.
Quando si applica
- Disputa tra il disponente e un discendente circa la validità del patto di famiglia per vizi del consenso.
- Disaccordo tra gli eredi sulla valutazione dei beni conferiti nel patto.
- Reclamo di un terzo che ritiene violati i propri diritti dal patto di famiglia (rapporti con i terzi).
- Richiesta di scioglimento del patto di famiglia ai sensi dell'articolo 768-septies.
- Controversia sulla forma del patto, ad esempio per mancanza della scrittura privata autenticata.
Cosa questo articolo non dice
- Liti ereditarie ordinarie che non coinvolgono un patto di famiglia (es. divisione semplice dell'asse ereditario).
- Controversie su donazioni comuni non rientranti nel regime del patto di famiglia (articoli 769 e seguenti).
- Il procedimento di conciliazione vero e proprio, regolato dal d.lgs. 5/2003 e non dal presente articolo.
- Le fasi successive al tentativo di conciliazione, come il giudizio ordinario davanti al tribunale.
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