Donazioni da rappresentanti di incapaci - Art. 777
Divieto per padre e tutore di donare per l'incapace, salvo liberalità nuziali a discendenti dell'interdetto o inabilitato con forme abilitative.
Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata. Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il padre e il tutore non possono compiere donazioni per conto della persona incapace che rappresentano. Questo divieto è assoluto, salvo quanto previsto dall'eccezione.
L'eccezione consente le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato. Tali liberalità devono essere effettuate con le forme abilitative richieste, cioè con le autorizzazioni previste dalla legge (ad esempio, l'autorizzazione del giudice tutelare).
Quando si applica
- Un padre vuole donare un immobile di proprietà del figlio minore interdetto a un amico: è vietato.
- Un tutore intende fare una donazione di denaro per l'incapace a una associazione benefica: è vietato.
- In occasione del matrimonio di un discendente dell'interdetto, il tutore dona al discendente una somma con l'autorizzazione del giudice tutelare: è consentito.
- Un padre dell'inabilitato dona un gioiello di famiglia al figlio dell'inabilitato per il suo matrimonio, con le forme abilitative: è consentito.
- Un tutore dona un terreno dell'incapace a un parente senza autorizzazione: è vietato.
Cosa questo articolo non dice
- Donazioni fatte direttamente dall'incapace (non dal rappresentante): sono trattate negli articoli 775 e 776.
- Donazioni di modico valore: non rientrano in questo divieto (articolo 783).
- Liberalità nuziali non a favore di discendenti dell'interdetto o inabilitato: non sono coperte dall'eccezione.
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