Art. 775 Codice Civile

Annullamento donazione per incapacità - Art. 775

Donazione di persona incapace (anche temporaneamente) annullabile entro 5 anni. Azione del donante, eredi o aventi causa. Art. 775 c.c.

Testo ufficiale Art. 775 Codice Civile — Italia

La donazione fatta da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa. L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La norma permette di chiedere l'annullamento di una donazione fatta da una persona che, pur non essendo stata interdetta, al momento dell'atto non era in grado di capire o di volere liberamente. La causa può essere qualsiasi, anche transitoria (es. ubriachezza, effetto di farmaci, stato confusionale).

L'azione di annullamento può essere proposta dal donante stesso, dai suoi eredi o da chi ha causa da lui. Il termine per agire è di cinque anni, che decorrono dal giorno in cui la donazione è stata fatta.

Non è necessario che la persona fosse dichiarata incapace legalmente; basta provare che al momento della donazione mancava la capacità di intendere o di volere. La prova è a carico di chi chiede l'annullamento.

Quando si applica

  • Un anziano affetto da demenza senile dona un appartamento a un infermiere che lo assiste.
  • Una persona in stato di ebbrezza dona un gioiello di valore a un conoscente durante una festa.
  • Un paziente sotto forte sedazione in ospedale dona una somma di denaro a un visitatore.
  • Un malato terminale in stato confusionale dona la sua auto a un parente lontano.

Cosa questo articolo non dice

  • Non si applica alle donazioni fatte da minori o interdetti, che sono regolate da altri articoli (774, 776, 777).
  • Non rende la donazione nulla automaticamente, ma solo annullabile su richiesta di chi ha diritto.
  • Non permette a terzi estranei (es. creditori del donante) di chiedere l'annullamento, a meno che non siano eredi o aventi causa.
  • Non copre la mancanza di capacità di disporre per altri motivi (es. errore, violenza morale), che sono disciplinati da norme diverse.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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