Art. 778 Codice Civile

Nullità del mandato a donare e deroghe: Art. 778

È nullo il mandato a donare in cui un terzo sceglie liberamente il beneficiario o l'oggetto. La delega vale solo se la scelta è circoscritta dal donante.

Testo ufficiale Art. 778 Codice Civile — Italia

È nullo il mandato con cui si attribuisce ad altri la facoltà di designare la persona del donatario o di determinare l'oggetto della donazione. È peraltro valida la donazione a favore di persona che un terzo sceglierà tra più persone designate dal donante o appartenenti a determinate categorie, o a favore di una persona giuridica tra quelle indicate dal donante stesso. È del pari valida la donazione che ha per oggetto una cosa che un terzo determinerà tra più cose indicate dal donante o entro i limiti di valore dal donante stesso stabiliti.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

La donazione è un atto personale che richiede la volontà diretta di chi dona. Per questa ragione, la legge dichiara nullo qualsiasi incarico con cui si attribuisce a un'altra persona la piena libertà di scegliere chi sarà il beneficiario della donazione o quale bene gli verrà regalato.

Il mandato è invece valido se il donante ha già delimitato preventivamente i confini della scelta. Il terzo può quindi individuare il beneficiario all'interno di un gruppo di persone o enti specificati dal donante, oppure può selezionare l'oggetto della donazione tra più beni distintamente indicati o entro limiti di valore prefissati.

Quando si applica

  • Un donante incarica un amico di scegliere a quale dei nipoti specificamente indicati regalare un appartamento.
  • Una persona decide di donare una somma e attribuisce a un terzo la scelta dell'associazione benefica tra quelle da lei elancate.
  • Un collezionista autorizza un intermediario a scegliere quale scultura regalare a un museo tra più opere precisamente individuate.

Cosa questo articolo non dice

  • Donazioni effettuate dai genitori o dai rappresentanti legali per conto di persone incapaci, regolate dall'Art. 777.
  • Validità delle donazioni fatte a favore della persona che svolge il ruolo di tutore o protutore, disciplinate dall'Art. 779.
  • Semplice consegna materiale di un bene mobile di modico valore già individuato dal donante, prevista dall'Art. 783.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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