Art. 798 Codice Civile

Garanzia del donante non estesa ai vizi - Art. 798

Art. 798 c.c.: la garanzia del donante per vizi è esclusa salvo dolo. Non si estende ai vizi della cosa donata. Solo in caso di dolo il donante è responsabile.

Testo ufficiale Art. 798 Codice Civile — Italia

Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa, a meno che il donante sia stato in dolo.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo 798 del Codice Civile stabilisce che, salvo patto speciale, il donante non è tenuto a garantire l'assenza di vizi nella cosa donata. La garanzia per vizi è quindi esclusa, a meno che il donante abbia agito con dolo, cioè con l'intenzione di ingannare il donatario.

In pratica, se il donante conosceva un difetto e lo ha nascosto volontariamente, può essere chiamato a rispondere. Altrimenti, il donatario subisce il vizio senza poter pretendere nulla, neppure per vizi occulti o palesi. La norma si applica sia a donazioni pure che a donazioni modali o con oneri, salvo diverso accordo tra le parti.

Quando si applica

  • Tizio dona a Caio un'automobile usata che ha un difetto al motore di cui Tizio non era a conoscenza. Caio scopre il vizio dopo alcuni mesi: non può chiedere nulla a Tizio.
  • Sempronio regala un quadro a Mevia, ma il quadro è un falso; Sempronio stesso era stato ingannato dall'antiquario. Mevia non ha diritto alla garanzia per vizio.
  • Un donante vende a un prezzo simbolico (donazione mista) un appartamento con vizi strutturali noti. Se non rivela i difetti, potrebbe essere in dolo e quindi responsabile.
  • Una persona dona un gioiello con un difetto visibile; il donatario lo accetta senza protestare. La garanzia non copre i vizi apparenti.
  • Un elettrodomestico donato si rompe subito dopo la consegna. Se il donante non sapeva del difetto, non è responsabile.

Cosa questo articolo non dice

  • La responsabilità automatica del donante per vizi occulti, come avviene invece nella compravendita.
  • L'obbligo del donante di rivelare tutti i vizi di cui è a conoscenza, salvo il caso di dolo.
  • La garanzia per evizione (Art. 797), che riguarda il diritto di proprietà sulla cosa donata, non i suoi difetti materiali.
  • La possibilità per il donatario di chiedere la risoluzione della donazione per vizi, salvo il caso di dolo o patto speciale.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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