Beni storici e artistici privati: leggi speciali Art. 839
L'articolo 839 stabilisce che le cose di proprieta' privata con interesse artistico, storico, archeologico o etnografico sono soggette alle leggi speciali.
Le cose di proprietà privata, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, sono sottoposte alle disposizioni delle leggi speciali.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questo articolo stabilisce un ponte tra il diritto privato e le norme di tutela del patrimonio culturale. Anche se un bene mobile o immobile appartiene a un privato, il proprietario non gode di una liberta di utilizzo o di disposizione assoluta quando la cosa presenta un valore storico, artistico, archeologico o etnografico.
La norma opera come un rinvio esplicito della disciplina civilistica generale alle leggi speciali di settore. Per quanto riguarda interventi di restauro, alienazione, esportazione o autorizzazioni amministrative, prevalgono interamente le disposizioni previste dalla normativa speciale sui beni culturali.
Quando si applica
- Un proprietario intende eseguire lavori di restauro sulla facciata di un palazzo d'epoca di sua proprieta
- Un collezionista privato vuole vendere o trasferire all'estero un dipinto antico
- Un privato ritrova o possiede beni di interesse archeologico all'interno del proprio fondo
Cosa questo articolo non dice
- Le procedure amministrative e le sanzioni specifiche per l'esportazione non autorizzata, disciplinate dalla legislazione speciale sui beni culturali
- La disciplina generale del diritto di proprieta e dei suoi limiti ordinari, regolata dall'articolo 832
- L'espropriazione per pubblica utilita di beni privati, disciplinata dall'articolo 834
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