Estensione della proprietà al sottosuolo - Art. 840
Art. 840: la proprietà del suolo si estende al sottosuolo e allo spazio sovrastante, con limiti per attività di terzi a profondità o altezza non ostacolabili.
La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino. Questa disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere. Sono del pari salve le limitazioni derivanti dalle leggi sulle antichità e belle arti, sulle acque, sulle opere idrauliche e da altre leggi speciali. Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Il proprietario di un terreno è titolare anche di ciò che si trova sotto la superficie e dello spazio sopra di esso, ma con importanti limitazioni. Può fare scavi e opere purché non danneggino i vicini. Tuttavia, non può impedire attività di terzi che si svolgono a una profondità o altezza tali che lui non abbia un interesse concreto a escluderle. Inoltre, la legge su miniere, cave, torbiere, beni culturali e acque prevale su questa norma.
Quando si applica
- Un vicino scava una cantina sotto il tuo giardino senza causare danni strutturali.
- Un'azienda installa cavi elettrici a grande profondità sotto il tuo fondo, senza interferire con il tuo uso.
- Un costruttore realizza un grattacielo con fondamenta profonde che non toccano la tua proprietà.
- Un comune costruisce una galleria fognaria a profondità tale che non hai interesse a opporti.
- Un archeologo effettua scavi autorizzati secondo le leggi sulle antichità.
Cosa questo articolo non dice
- Non si applica ai danni diretti causati da scavi (regolati dall'art. 844 sulle immissioni o da norme sulla responsabilità civile).
- Non copre la proprietà di minerali o tesori (disciplinati da leggi speciali su miniere, cave e beni culturali).
- Non riguarda il diritto di chiudere il fondo (art. 841) o di accedervi (art. 843).
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