Art. 842 Codice Civile

Caccia e pesca nei fondi altrui - Art. 842

Il proprietario di un fondo non può impedire l'accesso per caccia, salvo fondo chiuso o colture in atto. Per la pesca serve il consenso del proprietario.

Testo ufficiale Art. 842 Codice Civile — Italia

Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità. Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

L'articolo stabilisce che il proprietario di un terreno non può vietare l'ingresso a chi vuole esercitare la caccia, a meno che il fondo sia chiuso secondo le modalità previste dalla legge sulla caccia oppure ci siano colture in atto che potrebbero essere danneggiate. Il proprietario può sempre opporsi a chi non ha la licenza di caccia rilasciata dall'autorità.

Per la pesca, invece, è sempre necessario il consenso del proprietario del fondo. La differenza tra caccia e pesca è netta: per cacciare su fondo altrui non serve il permesso (salvo le eccezioni), mentre per pescare sì.

Quando si applica

  • Un cacciatore entra in un campo di grano maturo per inseguire una lepre: il proprietario può impedirlo perché ci sono colture in atto.
  • Un pescatore vuole pescare in un laghetto situato in un terreno privato: deve ottenere il consenso del proprietario.
  • Un proprietario installa una recinzione conforme alla legge sulla caccia per impedire l'accesso ai cacciatori.
  • Un cacciatore munito di licenza entra in un bosco non recintato e senza colture in atto: il proprietario non può vietarglielo.
  • Un cacciatore senza licenza tenta di entrare in un fondo: il proprietario può sempre opporsi.

Cosa questo articolo non dice

  • Questa disposizione non regola la caccia nelle riserve naturali o nei parchi (soggette a leggi speciali).
  • Non si applica alla pesca in acque pubbliche (dove vigono norme sulla pesca sportiva).
  • Non stabilisce le sanzioni per chi caccia senza licenza (sono previste dalla legge sulla caccia).
  • Non riguarda l'accesso per altri scopi, come la raccolta di funghi o la passeggiata (vedi art. 843 sull'accesso al fondo).

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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