L'articolo 844 non vieta al vicino di fare rumore, cucinare, riscaldarsi o lavorare. Dice l'opposto: il proprietario non può impedire fumo, calore, esalazioni, rumori e scuotimenti che arrivano dal fondo confinante finché restano entro la "normale tollerabilità". Il confine dell'illecito non è quindi il fastidio, ma il superamento di quella soglia. E la soglia non è fissa: la norma impone di tenere conto "della condizione dei luoghi", per cui lo stesso ronzio può essere tollerabile in una via commerciale del centro e intollerabile in una zona residenziale isolata. Il confronto che i tecnici usano in causa è di solito tra il rumore di fondo della zona e il rumore quando la sorgente è attiva, non tra il rumore e un valore assoluto.
Il secondo comma aggiunge un criterio che sorprende chi legge l'articolo per la prima volta: il giudice deve "contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà". Significa che quando la sorgente è un'attività economica - un forno, un'officina, un impianto di condizionamento di un negozio - l'interesse a produrre entra nel bilanciamento e può portare a soluzioni intermedie, come l'imposizione di accorgimenti tecnici o di limiti di orario, invece della cessazione pura e semplice. Il terzo comma consente inoltre di tenere conto "della priorità di un determinato uso": chi era lì prima ha un argomento, anche se non è una regola automatica che vince da sola.
Questo è un articolo di diritto civile tra privati. Da solo dice quando un'immissione non può essere impedita; non stabilisce sanzioni, non fissa decibel e non quantifica somme. Se il rumore o l'odore ha prodotto un danno alla salute o al riposo, il risarcimento passa da altre norme. Capire se nel caso concreto la soglia sia superata dipende da misurazioni, orari, frequenza e caratteristiche dei luoghi: sono accertamenti di fatto, di solito affidati a un tecnico, e vanno discussi con un avvocato prima di impostare qualsiasi iniziativa.