Edifici esenti da distanze e comunione Art. 879
Gli edifici pubblici e storici sono esenti da comunione forzosa e aderenza. Sulle vie e piazze pubbliche le distanze sono regolate da leggi speciali.
Alla comunione forzosa non sono soggetti gli edifici appartenenti al demanio pubblico e quelli soggetti allo stesso regime, né gli edifici che sono riconosciuti di interesse storico, archeologico o artistico, a norma delle leggi in materia. Il vicino non può neppure usare della facoltà concessa dall'art. 877. Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano.
Testo in vigore al .
Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.
Cosa dice, in parole semplici
Questa norma stabilisce un'eccezione alle regole generali sulla comunione del muro e sulle distanze tra edifici. Gli immobili appartenenti al demanio pubblico e quelli riconosciuti di interesse storico, archeologico o artistico non possono essere soggetti a comunione forzosa.
Di conseguenza, il proprietario del terreno confinante non può pretendere di acquistare la comproprietà del muro di questi edifici protetti, né può avvalersi della facoltà di costruire in aderenza prevista dall'art. 877.
Infine, per le costruzioni realizzate al confine con piazze e vie pubbliche, si applicano unicamente le leggi e i regolamenti speciali relativi alla viabilità e all'edilizia, derogando alle norme generali del codice civile sulle distanze tra privati.
Quando si applica
- Un privato che intende costruire in aderenza alle pareti di un palazzo storico riconosciuto di interesse artistico.
- Un confinante che chiede la comproprietà forzata del muro di un edificio appartenente al demanio pubblico.
- La realizzazione di un nuovo fabbricato posizionato direttamente sul confine con una piazza pubblica o una via stradale.
Cosa questo articolo non dice
- La comunione forzosa del muro divisorio tra due fabbricati privati privi di vincolo storico o demaniale.
- Le distanze minime standard da osservare tra costruzioni private nei normali rapporti di vicinato.
- Le sanzioni civili e amministrative dovute per la violazione delle norme sui regolamenti edilizi locali.
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