Art. 878 Codice Civile

Esclusione dei muri di cinta dalle distanze Art. 878

I muri di cinta isolati fino a tre metri non contano per le distanze dell'articolo 873. Se posti sul confine, possono essere resi comuni.

Testo ufficiale Art. 878 Codice Civile — Italia

Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'articolo 873. Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo d'appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri.

Testo in vigore al .

Fonte: Normattiva — Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (normattiva.it), riprodotto con licenza CC BY 4.0.

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Cosa dice, in parole semplici

Un muro di recinzione o un muro isolato che non supera l'altezza di tre metri non viene considerato come fabbricato ai fini del calcolo delle distanze legali previste dall'articolo 873. Di conseguenza, questo tipo di struttura può stare sul confine o a ridosso di esso senza dover rispettare gli intervalli minimi prescritti per le costruzioni.

Quando il muro si trova esattamente sulla linea divisoria tra due fondi, il vicino può chiederne la comunione, acquisendone la comproprietà anche per appoggiarvi una propria struttura. Questo diritto è subordinato al fatto che dal lato opposto non preesista già un edificio situato a una distanza inferiore a tre metri.

Per beneficiare di questo regime speciale, la struttura deve essere un muro isolato, cioè staccato da qualsiasi altro fabbricato. Se la parete supera l'altezza di tre metri o fa parte integrante di un edificio, si applicano le regole ordinarie sulle distanze.

Quando si applica

  • Edificazione di un muro di recinzione in muratura sul confine tra due giardini con altezza non superiore a tre metri.
  • Richiesta da parte del vicino di rendere comune il muro divisorio posto sul confine per appoggiarvi una tettoia.
  • Contestazione sulla distanza da rispettare per la realizzazione di un muro di cinta staccato da altri fabbricati.

Cosa questo articolo non dice

  • Muri che superano i tre metri di altezza o costituiscono parete di un fabbricato, soggetti alla disciplina generale dell'articolo 873.
  • Muri di contenimento per fondi a dislivello naturale, disciplinati dall'articolo 887.
  • Obbligo di contribuzione alle spese di costruzione del muro di cinta tra cortili o giardini, regolato dall'articolo 886.

Questa è la legge. Risolviamo il tuo problema.

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